Caratteristiche e profili fiscali del trust.
La tassazione del trust
Il trust nel nostro ordinamento legislativo non ha una definizione compiuta ed omnicomprensiva (è un rapporto giuridico tra un soggetto disponente ed un soggetto trustee amministratore) ed è stato introdotto, quale istituto, dalla Legge 296/06 nell’articolo 73 “soggetti passivi” del Titolo II, Capo I del T.U.I.R..
Il sistema tributario, in precedenza, non era mai intervenuto sull’imposizione dei redditi relativi a proventi e frutti derivanti da beni in trust, né tantomeno in ordine al trattamento fiscale delle erogazioni degli stessi effettuate a favore dei beneficiari (pur riconoscendo efficacia giuridica a trust regolati da legislazioni di Stati esteri non in contrasto con norme imperative ed in linea con la Convenzione dell’A.I.A. adottata nel 1985).
L’Amministrazione finanziaria e gli orientamenti dottrinali prevalenti, nel valutare l’imposizione del reddito derivante dai beni in trust, si sono, tendenzialmente, orientati sull’analisi delle caratteristiche di ogni singolo Trust, evitando di individuare un trattamento fiscale generale. L’analisi specifica delle previsioni contenute nell’atto di trust rappresenta, infatti, il modus operandi che maggiormente si presta ad individuare il regime impositivo applicabile alla singola fattispecie.
Il Legislatore con la citata Legge Finanziaria 2007 ha introdotto una serie di disposizioni che hanno attribuito soggettività passiva ai trust ai fini Ires, in quanto soggetti assimilati agli enti commerciali ex art. 73, co. 1, lett. b), agli enti non commerciali ex art. 73, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, oppure agli enti non residenti nel territorio dello Stato ex art. 73, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986;
E’ possibile distinguere:
1. Trust trasparenti, con beneficiari di reddito “individuati”, i cui redditi vengono imputati per trasparenza agli stessi beneficiari
2. Trust opachi, senza beneficiari di reddito “individuati”, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo.
In merito guarda il video di approfondimento Differenza tra Trust trasparente e Trust opaco (con mini-video)
La Circolare Ministeriale del 6 agosto 2007, n. 48/E ha chiarito, in proposito, che il trust è tassato per trasparenza soltanto nei casi in cui siano individuati i beneficiari del reddito e che, comunque, è possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente, quando parte del reddito è accantonata a capitale e parte è attribuita ai beneficiari.
I flussi di reddito del trust soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, invece, avendo assolto tutti gli obblighi tributari, non scontano ulteriore imposizione né in capo al trust stesso né in capo ai beneficiari. Esempi possono essere interessi, premi, obbligazioni e titoli similari assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,5% o 27%, a seconda dei casi, o redditi diversi di natura finanziaria assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%.
I beneficiari dei redditi sono tassati per trasparenza se, oltre ad essere individuati, sono titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Tali redditi sono inclusi tra i redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. g-sexies del D.P.R. 917/1986, tuttavia, come precisato dalla Circolare 48, gli stessi sono tassati per competenza e non per cassa.
I trust opachi, invece, tassati in base ai redditi attribuiti, non possono essere successivamente tassati in capo ai beneficiari
Residenza del TRUST
L’art.73, co.3, del D.P.R. 917/86 stabilisce che un soggetto Ires si considera residente se per la maggior parte del periodo di imposta ha (alternativamente) nel territorio dello Stato:
· la sede legale;
· la sede dell’amministrazione;
· l’oggetto principale dell’attività.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che i criteri di collegamento con il territorio dello Stato, dalla cui presenza discende la residenza fiscale, sono la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale (non potendosi, quindi, a differenza delle società e degli enti, avere riguardo alla loro sede legale poiché poco adeguata alla peculiarità giuridica).
La sede dell’amministrazione risulta di facile individuazione per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc.). Mancando questa struttura, la sede dell’amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee.
L’oggetto principale dell’attività del trust è, invece, collocato nello Stato in cui si trovano i beni del trust (in realtà poiché il trustee amministra i beni assegnati dal disponente, la residenza dello stesso non dovrebbe necessariamente coincidere con l’ubicazione dei beni).
Un patrimonio immobiliare ubicato interamente in Italia, ha residenza fiscale riconducibile nel territorio dello Stato; ma, se i beni o i diritti interessano diversi Stati, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari, invece, l’oggetto principale dovrà essere, invece, identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata.
Presunzione semplice di residenza (disposizione antielusiva):
Trust offshore:
l’art. 73, co. 3, D.P.R. 917/1986 nell’ambito della definizione di residenza ai fini delle imposte sui redditi, prevede una specifica disposizione finalizzata a contrastare possibili fenomeni elusivi di localizzazione all’estero. I trust esteri istituiti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni e comunque, non inclusi nella “white list” individuata con D.M. 4 settembre.1996 (e ss. modifiche) sono considerati residenti in Italia qualora alternativamente:
a) il disponente o il beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia;
b) siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del trust, successivamente alla sua costituzione, atti di trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari (anche per quote), ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi;
Tale disciplina antielusiva trova applicazione solo nel caso siano residenti in Italia i beneficiari effettivi del reddito, a nulla rilevando la residenza dei beneficiari del fondo in trust ed è applicabile ai trust con beneficiari “individuati” i cui redditi, quindi,. sono imputati per trasparenza.
La presunzione opera anche se la residenza fiscale in Italia del disponente e del beneficiario non è verificata nel medesimo periodo d’imposta. Infatti, mentre la residenza del disponente, in virtù della natura istantanea dell’atto di disposizione, rileva nel periodo d’imposta in cui questi ha effettuato l’atto di disposizione a favore del trust (sono irrilevanti eventuali successivi cambi di residenza fiscale), quella del beneficiario attrae in Italia la residenza del trust, anche se si verifica in un periodo d’imposta successivo. Ulteriore presunzione opera, inoltre, se gli immobili e i relativi diritti interessati da atti dispositivi a favore del trust sono ubicati in Italia (circolare interpretativa), non essendo sufficiente, in tale caso, la residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano del soggetto che pone in essere gli atti.
Trust esterovestiti: la Circolare Ministeriale precisa che, ove compatibili, sono applicabili ai trust anche le disposizioni in materia di estero-vestizione delle società previste dall’art. 73, co. 5-bis e 5- ter, D.P.R. 917/1986 (sono ricompresi, quindi, i Paesi compresi nella «white list»per i quali non opera la presunzione di residenza su citata).
La disciplina sull’esterovestizione delle società, introdotta con il D.L. 223/2006 (convertito con modif. con L. 248/2006) dispone nell’art. 73 una presunzione relativa “ salvo prova contraria..…” in base alla quale è considerata esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., in S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, se, alternativamente:
· sono controllate, anche indirettamente, ex art. 2359, co. 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
· sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
Tale estensione interpretativa, appare applicabile in maniera limitata nel caso specifico, poiché il trust non può per sua natura essere controllato da una società. La norma potrebbe trovare applicazione nel caso di un trust estero con trustee residente in Italia e con partecipazioni di controllo in società di capitali italiane (normalmente però, i trust esteri sono di norma gestiti da trustee esteri..).
Adempimenti fiscali del TRUST:
Il trust deve:
-
presentare annualmente la dichiarazione dei redditi (1), anche se trasparente;
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acquisire un proprio codice fiscale;
-
ottenere partita Iva laddove si eserciti attività commerciale,
I dettami tributari del trust prevedono obbligatoriamente la tenuta delle scritture contabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 296/2006 nell’articolo 13 del D.P.R. 600/73. I trust che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali devono tenere le scritture contabili previste dall’art. 14, mentre quelli che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex art. 20 dello stesso D.P.R. 600. In base all’attività svolta, il trust può essere soggetto all’Irap.
Trasferimento di beni nei TRUST:
Imposte dirette
– la disposizione in un trust di beni senza corrispettivo, non relativi ad impresa non genera di norma materia imponibile né in capo al disponente, né in capo al trustee.
Laddove, invece, tali beni rientrino tra quelli relativi all’impresa, la disposizione di beni in trust è considerata una destinazione a finalità estranee all’impresa e, come tale, generatrice di un ricavo (art. 85, co.2, D.P.R. 917/1986 o di una plusvalenza (artt. 58, 86 e 87 del D.P.R. 917/86) a seconda della tipologia di bene assegnato, determinati i base al valore normale di cui all’art. 9co. 3 (operazione soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 5 del D.P.R. 633/1972).
In riferimento, invece, alle cessioni di beni durante il Trust, se le disposizioni sono poste in essere nell’esercizio d’impresa si applica la disciplina fiscale afferente alla categoria di appartenenza del bene ceduto, mentre se le cessioni non sono effettuate nell’esercizio d’impresa, ricorrono i presupposti reddituali di cui all’art. 67 del D.P.R. 917/1986.
In tali casi, per la determinazione delle plusvalenze si dovrà avere riguardo ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’art. 67, mentre nel caso di cessione di beni acquistati dal trust si farà riferimento al prezzo da questi pagato.
ll trasferimento di aziende per causa di morte o atto gratuito, nello specifico, non dà luogo al realizzo di plusvalenze se l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti per il dante causa ex art 58 co.1 del T.U.I.R.
Imposta di successione e donazione – la tassazione trova applicazione solamente nel primo passaggio dal disponente al trustee, e non anche nel trasferimento finale dal trustee ai beneficiari, poiché la realizzazione dell’attribuzione liberale si pone sin dall’origine a favore del beneficiario.
La determinazione delle aliquote e delle franchigie deve, quindi, essere determinata in riferimento al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (identificato almeno in relazione al grado di parentela con il disponente) e non a quello tra disponente e trustee.
Nel caso del trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti ex art. 2, co. 48, lett. c), D.L. 262/2006.
La costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetta all’imposta di donazione (2)qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
Imposte ipotecarie e catastali – sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale degli stessi.
La C.M. 48 ha precisato che le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale sia in sede di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal disponente al trustee, sia nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal trustee ai beneficiari. Le imposte ipotecarie e catastali sono inoltre dovute per i trasferimenti eventualmente effettuati durante la vita del trust.
Redditi dei beneficiari di TRUST
L’istituto del trust viene tassato nei suoi elementi costitutivi quali la disponibilità di un patrimonio, l’attitudine alla percezione di un reddito, il trasferimento della ricchezza, tutti eventi manifesti della capacità contributiva.
La normativa tributaria prevede che, qualora non sia individuato alcun beneficiario (cd. trust opachi), i redditi derivanti dai beni siano assoggettati a tassazione in capo allo stesso trust quale soggetto passivo Ires.
La successiva distribuzione ai beneficiari dei proventi (capitalizzati) conseguiti dal trust, non è, conseguentemente, assoggettabile ad alcuna imposizione sul reddito (distribuzione di capitale).
Laddove i beneficiari siano individuati, il reddito conseguito dal trust è imputato direttamente a ciascuno di essi in proporzione alla quota individuata nell’atto istitutivo, ovvero in parti uguali tra loro, qualora non sia prevista una ripartizione determinata(cd. trust trasparenti).
Il beneficiario deve essere individuato e deve risultare titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Nel caso di «trust trasparenti», i redditi si qualificano sempre, in capo ai beneficiari, quali redditi di capitale, in base all’art. 44, co.1, del D.P.R. 917/86, a prescindere dal tipo di attività commerciale o non commerciale, e dovranno pertanto essere computati nel reddito complessivo senza alcuna deduzione, beneficiando,tuttavia, del credito d’imposta per eventuali imposte assolte all’estero in via definitiva (sempre in misura proporzionale alla quota individuata).
Nel caso in cui i redditi conseguiti dai trust fiscalmente residenti in Italia abbiano beneficiari non residenti fiscalmente in Italia e si qualifichino come redditi di capitale ex art. 44, D.P.R. 917/1986, occorrerà valutarne l’imponibilità in Italia ai sensi dell’art. 23, co.1, lett.b), del T.U.I.R, nel rispetto di eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni.
dott. Cosimo Turrisi
31 Ottobre 2008
(1) Cfr. Circolare Ministeriale 48/E/2007 par.3.2
(2) Cfr. art. 3 co.4-ter D.lgs 346/1990