Iva su intrattenimenti e spettacoli

Approfondiamo il tema del trattemento IVA di spettacoli e intrattenimento.

ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO

La classificazione degli eventi spettacolistici, differenziati a fini tributari in attività di intrattenimento ed in attività di spettacolo, è stata operata, in Italia, dalla Legge delega n. 288/98 e dal D.lgs n. 60/99, modificativi del DPR n 640/72.

Il 1° gennaio 2000 è stata, infatti, abolita l’Imposta sugli spettacoli ed è stato introdotto:

  1. un regime impositivo coordinato, formato da S.I. Imposta sugli intrattenimenti e I.v.a. Imposta sul valore aggiunto, per le attività ludiche e di puro divertimento;
  2. un regime impositivo i.v.a., per le attività dello spettacolo.

Il    DPR n 544/99 ha regolamentato e completato la nuova disciplina giuridica delineando, in combinato con la circolare n 165/E del 2000, quale:

  • intrattenimento” un avvenimento causa di divertimento che implica una partecipazione attiva da parte dell’utilizzatore il       quale gioca, canta, balla,
  • spettacolo” una rappresentazione o un evento cui lo spettatore partecipa principalmente in forma passiva

 

INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO: DISTINZIONE

INTRATTENIMENTO:

  • ciò che è cagione di divertimento
  • implica una partecipazione attiva all’ evento
  • le relative attività sono assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti e al regime speciale IVA ex 74 6 co. D.P.R. 633/1972, salvo opzione per il regime ordinario.

SPETTACOLO:

  • caratterizzato da una rappresentazione
  • implica, di norma, partecipazione statica all’evento
  • le relative attività sono assoggettate soltanto a Iva, secondo i criteri ordinari, sebbene con una disciplina peculiare.

 

La circolare n. 38/E del 4 agosto 2006 ha precisato che dal punto di vista soggettivo per discoteche e sale da ballo si devono intendere quelle imprese che hanno quale scopo principale della loro attività non la somministrazione di alimenti e bevande, bensì l’intrattenimento e lo spettacolo, intesi, rispettivamente, ai sensi della tariffa allegata al Dpr n. 640 del 1972 e del n. 3 della tabella C allegata al decreto.

LE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO: DPR 633/72 ART. 74 C 6 DPR 640/72 TARIFFA A

Genere ISI
■      Esecuzioni musicali non dal vivo in locali aperti o chiusi (piano bar, karaoke..); 16%
■      Intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, con esecuzione musica dal vivo inferiore al 50% dell’orario

complessivo di apertura dell’ esercizio ( la musica non dal vivo è quella con strumenti preordinati nell’orchestrazione o preregistrati). A seconda che si superi o meno il 50%, tutti i ricavi riferiti all’evento musicale o danzante sono attratti al regime spettante. Sono esclusi, quindi, i concerti musicali, vocali e strumentali dal vivo che sono soggetti ad Iva in quanto spettacoli dal punto di vista tributario;

16%
■      Utilizzo di apparecchi e congegni per gioco autorizzati dal MEF installati presso pubblici   esercizi, sale biliardo o da gioco;  

08%

 

Genere ISI  

 

I V A

▪                 Utilizzo ludico di strumenti multimediali; 08%
▪                    Bowling e noleggio go-kart; 08%
▪                    Ingresso in sale da gioco, luoghi di scommessa, case da  gioco; 60%
▪                    Esercizio del gioco in case o luoghi destinati quali navi da crociera. 10%

 

Esempio: un locale che somministra alimenti e bevande aperto dalle 8 alle 24, organizza un evento della durata di 4 ore, dalle 20 alle 24 con musica dal vivo (un cantante accompagnato da una orchestra) e musica non dal vivo (discoteca)

  • se l’esecuzione di musica dal vivo è inferiore alle due ore (50% della durata dell’intrattenimento) si applica l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA con il regime speciale per tutti i ricavi conseguiti nel locale dalle 20 alle 24;
  • se l’esecuzione di musica dal vivo supera le due ore non si applica l’imposta sugli intrattenimenti ma solo l’IVA con il regime ordinario ai sensi dell’articolo 74 quater per tutta la durata dello spettacolo.

 

LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO: DPR 633/72 ART. 74 QUATER DPR 633/72 TABELLA C

 

Genere  

 

 

 

I V A

▪             Spettacoli cinematografici e sportivi;
▪             Esecuzioni musicali (dal vivo o prevalentemente dal vivo). Se l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50 % della

durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come spettacolo e, quindi, è assoggettata al solo regime ordinario Iva. Anche lezioni di ballo collettive;

▪                    Spettacoli teatrali, concerti ed altro;
▪                 Mostre, fiere ed esposizioni;
▪                 Diffusione radiotelevisiva

 

TASSAZIONE DEGLI INTRATTENIMENTI

 Gli eventi ludici o di divertimento sono assoggettati ad imposta sugli intrattenimenti e ad Iva applicate nei confronti di chiunque organizzi intrattenimenti o le altre attività indicate in Tariffa.

La base imponibile è la medesima per entrambe le imposte ed è determinata dal netto di:

  • corrispettivi dei singoli titoli di accesso, emessi anche in abbonamento, per l’ingresso o l’occupazione del posto;
  • prezzo comunque pagato per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencate nella tariffa
  • aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico;
  • corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori obbligatoriamente
  • ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati e di ogni altro provento connesso all’ utilizzazione e all’ organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività (es. diritti di prevendita);
  • quote o contributi associativi riferiti ad intrattenimenti organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci.

Non rientrano nella base imponibile i biglietti o le tessere gratuite nel limite del 2% oppure del 5% se si tratta di attività periodiche.

I concorsi a pronostici e le scommesse hanno una imposta propria ad aliquota unica in luogo di quella sugli intrattenimenti.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

iva su spettacoli e intrattenimentoL’imposta è calcolata applicando alla base imponibile le aliquote stabilite in Tariffa calcolate al momento dell’inizio intrattenimento.

Il montante imponibile è determinato forfetariamente nel 50% dei proventi incassati, in determinati casi, ex art. 14 DPR 640/72 (in considerazione del tipo di attività):

  • in occasione di esecuzioni musicali non dal vivo, effettuate in pubblici esercizi senza prestazioni sostitutive o accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti;
  • se i proventi nell’anno solare precedente non hanno superato euro 822,84 (contribuenti minimi). In questo caso l’imposta è assolta mediante apposita comunicazione preventiva alla SIAE.

In alternativa al regime forfetario, è possibile optare x la determinazione dell’imponibile nei modi ordinari, adottando un comporta mento concludente ed effettuando opportune comunicazioni SIAE ed Iva.

Il versamento di imposta deve essere effettuato con Mod. F24 entro i seguenti termini (art 6 DPR 544/99);

  • Attività continuative                                   16 del mese successivo
  • Attività occasionali                                       5 g successivo conclusione evento
  • Contributi associativi                                 16 mese successivo chiusura esercizio

 

I.V.A. SUGLI INTRATTENIMENTI

Le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti hanno come regime naturale un regime speciale Iva forfetario ex art. 74 c6 DPR 633/72.

L’Iva si calcola sui medesimi proventi che formano la base imponibile dell’Imposta sugli intrattenimenti, con esclusione, quindi, dei proventi non soggetti a tale imposta, assoggettati ad Iva nei modi ordinari (salvo opzione per il regime della legge 398/91 per i soggetti aventi i requisiti). Al fine di distinguere tali fattispecie, le attività diverse da quelle di intrattenimento devono essere obbligatoriamente contabilizzate in maniera separata mediante sistemi contabili distinti, o tramite appositi conti o sottoconti previsti nel piano dei conti.

Il momento impositivo Iva (che coincide con quello dell’imposta sugli intrattenimenti) è la data di effettuazione dell’evento.

Il regime Iva prevede quali punti salienti:

  • Applicazione dell’Iva sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti.
  • Forfetizzazione della detrazione.
  • Esonero dagli adempimenti contabili, compresa la dichiarazione annuale e dagli obblighi di fatturazione, ad eccezione delle operazioni relative a prestazioni di sponsorizzazione, cessione o concessioni di diritti ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica ed alle prestazione pubblicitarie.
  • Obbligo di adozione della contabilità separata ai sensi dell’art 36 c4 DPR 633/72 per le attività diverse dall’intrattenimento.
  • Versamento dell’Iva con le stesse modalità e i termini dell’imposta sugli intrattenimenti.

Tale regime Iva forfetario non permette di detrarre l’imposta sugli acquisti di beni o di servizi inerenti l’attività di intrattenimento, a meno che non si opti per il regime ordinario ex DPR n. 442/97 vincolante per un quinquennio e fino a revoca. La comunicazione va presentata:

  • all’ufficio SIAE direttamente o con raccomandata, entro il 31 dicembre dell’anno precedente la modifica o ad inizio attività;
  • all’Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione Iva. La detrazione Iva forfetizzata è pari al:
    • 50% per prestazioni musicali non dal vivo e per apparecchi da divertimento (incluse prestazioni di pubblicità);
    • 10% per sponsorizzazioni;
    • 33% per cessioni o concessioni di diritti televisivi.

 

MANIFESTAZIONI DI BENEFICENZA

 I proventi degli intrattenimenti e delle attività indicate in Tariffa, destinati a enti pubblici ed Onlus, utilizzati a fini di beneficenza, hanno una riduzione di base imponibile ISI del 50% a condizione che:

  • gli intrattenimenti organizzati dallo stesso soggetto non superino le dodici giornate di attività nel corso dell’anno;
  • all’ente beneficiario siano destinati almeno i due terzi degli incassi al netto delle spese e delle imposte;
  • l’organizzatore presenti preliminarmente all’ufficio SIAE la dichiarazione di effettuazione attività e rediga un rendiconto delle entrate e delle spese relative a ciascuna iniziativa.

Sono, inoltre, esenti le Onlus e le associazioni sindacali e di categoria per intrattenimenti svolti occasionalmente durante campagne di sensibilizzazione comunicate preventivamente alla SIAE.

ADEMPIMENTI I.S.I. ED I.V.A.

  1. Gli organizzatori devono produrre una dichiarazione preventiva alla SIAE;
  2. Al momento del pagamento del prezzo occorre certificare il corrispettivo mediante un titolo di accesso rilasciato da appositi misuratori fiscali, biglietterie automatizzate o titoli previsti ai fini Iva (ricevuta, scontrino manuale o biglietti prenumerati SIAE se enti non commerciali);
  3. I misuratori o le biglietterie emettono un riepilogativo giornaliero e mensile che permette l’annotazione dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo, salvo esonero di tale adempimento per chi fruisce del regime speciale forfetario;
  4. Il riepilogativo giornaliero o quello mensile devono essere trasmessi in via telematica o con supporto magnetico o cartaceo alla SIAE entro il 5° g non festivo Sono esonerati i titoli emessi da biglietterie automatizzate connesse al M.E.F.
  5. Limitatamente a prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione, nonché a cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica occorre indipendentemente dal regime Iva adottato emettere fattura;
  6. Nel registro Iva acquisti occorre annotare le fatture di acquisto, le bolle doganali di importazione ed in apposita sezione se si beneficia del regime speciale forfetario Iva art 74 c6 le fatture emesse relative a sponsorizzazioni e assimilate (le uniche obbligatorie – punto 5);
  7. Coloro che beneficiano del regime speciale Iva possono, inoltre, non liquidare o presentare le dichiarazioni periodiche o annuali IVA.

 

TASSAZIONE DEGLI SPETTACOLI

 Gli spettacoli e le altre attività indicate nella Tabella C allegata al DPR 633 sono soggetti all’Iva secondo le regole generali di questo tributo ed osservano tutti gli obblighi contabili e gli adempimenti ordinari previsti in merito a fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione e versamento dell’imposta, ma con alcune importanti deroghe contenute nell’articolo 74 quater e nel DPR n. 544/99. Le deroghe riguardano: 1) gli obblighi contabili; 2) il momento impositivo; 3) la certificazione dei corrispettivi.

Le disposizioni particolari per la disciplina sugli spettacoli, riguardano esclusivamente i corrispettivi percepiti dall’organizza tore per la manifestazione o per l’evento da esso realizzato, e non anche altre prestazioni che sono collegate per la loro esecuzione. Così, sono soggetti alle particolari norme di certificazione e godono di regime di semplificazione dagli adempimenti contabili coloro che organizzano uno spettacolo teatrale o un concerto, mentre un artista che fornisce agli organizzatori le sue prestazioni per la realizzazione di uno spettacolo o di un evento, è assoggettato alla disciplina Iva secondo le regole ordinarie.

 

Gli obblighi specifici sono:

  • certificare corrispettivi mediante titoli emessi da apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (salvo opzione L398/91;
  • emettere un documento riepilogativo giornaliero e mensile degli incassi;
  • emettere fattura per prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione, nonché per cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica;
  • rilasciare ricevuta fiscale per corrispettivi da radiodiffusioni circolari codificate trasmesse presso il domicilio del cliente;
  • tenere e conservare le scritture contabili ex articolo 39 DPR 633;
  • trasmettere periodicamente i dati alla SIAE se la biglietteria non è connessa direttamente con il sistema centrale gestito dal MEF;
  • istituire il registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 sul quale annotare giornalmente i compensi percepiti;
  • tenere il registro degli acquisti di cui all’articolo 25 sul quale annotare, in apposita sezione, anche le fatture emesse;
  • effettuare la   liquidazione  dell’imposta,  la   dichiarazione  annuale,  nonché  i versamenti dell’imposta attraverso il mod. F24

Il momento impositivo è dato dall’inizio dell’esecuzione della manifestazione, ancorché il corrispettivo sia stato già percepito, ad eccezione delle operazioni in abbonamento, per le quali il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo.

I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari ridotto possono godere di alcune agevolazioni particolari e di un regime di semplificazione degli adempimenti.

Forfetizzazione della base imponibile IVA – Ai sensi dell’art. 74, c 5, coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 € possono determinare l’imponibile Iva nel 50 % dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti. Tuttavia, possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari vincolante per un quinquennio.

Il volume d’affari è riferito solo alle attività di spettacolo elencate nella tabella C allegata al DPR.

In caso di applicazione del regime forfetario, se si esercitano più attività è necessario separarle ex articolo 36, 4 co DPR 633.

Semplificazioni contabili – ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 544/99, i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari inferiore a 50.000 € (tetto elevato dalla L. 350/03 con effetto dal 2004) fruiscono delle seguenti semplificazioni contabili:

  • possono certificare i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale o scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al D.M. 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni prescritte per il titolo d’accesso;
  • sono esonerati dall’annotazione dei corrispettivi percepiti, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici, nonché dalla presen tazione della comunicazione dati;
  • devono solo numerare le fatture ricevute e conservarle a norma dell’articolo 39, senza annotarle nel registro degli acquisti;
  • versano l’imposta con cadenza annuale a mezzo mod. F24 e devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione Iva annuale

Il volume d’affari indicato dall’art. 74 quater, co.5, DPR 633/72 pari a 25.822,84 euro, per fruire della determinazione forfetaria della base imponibile, e quello previsto dall’art. 8   DPR n. 544/99, pari a 50.000 euro, per l’applicazione del regime di semplificazione dei corrispettivi e degli adempimenti contabili, quindi, non coincidono.

Spettacoli viaggianti – Indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente, coloro che effettuano spettacoli viaggianti possono determinare l’imponibile Iva nella misura del 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi con totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti, salvo l’opzione per Iva ordinaria. Possono, inoltre, documentare i corrispettivi anche mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell‘ attività spettacolistica, la data e l’ora dell’evento, la tipologia il prezzo e ogni altro elemento identificativo dello spettacolo e delle attività accessorie.

L’art. 2, co.1, lett. tt, del DPR n. 696/96 esonera dall’obbligo di certificare i corrispettivi mediante il rilascio di ricevuta o scontrino fiscale le attrazioni e gli intrattenimenti “piccoli” e “medi” di teatri viaggianti e di teatrini di burattini e marionette (nb.da qualsiasi certificazione fiscale).

 

TITOLI DI ACCESSO

La certificazione dei corrispettivi per gli intrattenimenti, come pure per spettacoli, deve avvenire con rilascio di appositi titoli di accesso emessi da idonei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. L‘obbligo di installazione di tali apparecchi, nel corso degli anni, è stato ripetutamente prorogata fino al 30/04/07 con le modalità provvisorie indicate dall’art. 11 DPR n. 544/99 (rilascio di ricevuta fiscale, di scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, ovvero rilascio dei biglietti recanti il contrassegno della SIAE e la numerazione progressiva), qualora vi fossero stati provati motivi tecnici attribuibili alle ditte fornitrici degli apparecchi.

Un titolo di accesso deve indicare gli stessi elementi previsti da uno scontrino fiscale con la specificazione di:

  • natura, luogo, data, ora dell’evento;
  • corrispettivo, riduzioni del prezzo, abbonamento o gratuità;
  • stampa del sigillo fiscale formato da un codice algoritmo di controllo.

Non sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi mediante il Rilascio di titoli di accesso:

  1. gli esercenti attività d’impresa che occasionalmente organizzano attività da intrattenimento, i quali certificano i corrispettivi ai sensi del DPR 696 del 1996;
  2. i soggetti che non esercitano attività di impresa e che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento;
  3. i soggetti minori (con ricavi nell’anno precedente non superiori a 25.822,84 euro elevati a 50.000 euro dalla legge finanziaria 2004) che devono presentare alla SIAE una dichiarazione preventiva e consuntiva dell’evento;
  4. gli spettacoli viaggianti, indipendentemente dal volume d’affari, ex legge finanziaria 2004 art 8 DPR 544/99;
  5. gli apparecchi da divertimento con determinazione forfetaria della base imponibile.

Tali soggetti possono certificare i corrispettivi anche mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrato dalle necessarie indicazioni;

Certificano, invece, i corrispettivi relativi alle attività di intrattenimento e di spettacolo attraverso titoli di accesso emessi mediante appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate coloro che organizzano abitualmente attività di intrattenimento secondo la definizione della tariffa allegata al DPR n. 640/1972 o le imprese che effettuano abitualmente prestazioni spettacolistiche secondo la definizione della tabella C allegata al DPR n. 633/1972.

Quando manca il requisito della abitualità, bisogna distinguere fra:

  • soggetti non esercenti attività d’impresa, per i quali le manifestazioni spettacolistiche organizzate occasionalmente non rilevano ai fini Iva, mentre le attività di intrattenimento (organizzate occasionalmente) impongono alcuni adempimenti (una preventiva dichiarazione dell’ effettuazione dell’attività ed una successiva dichiarazione alla SIAE dei corrispettivi percepiti), ma non l’installazione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate;
  • soggetti che esercitano abitualmente altra attività d’impresa , (ad es. un piano bar) i quali, quando saltuariamente organizzano intrattenimenti o prestazioni spettacolistiche, certificano con un unico documento fiscale, scontrino o ricevuta fiscale, i relativi incassi riferiti anche all’intrattenimento

L’obbligo di certificazione mediante rilascio, all’atto del pagamento, di un titolo d’accesso emesso attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, comprende oltre ai corrispettivi pagati per l’ingresso o l’occupazione del posto e, quindi, per partecipare all’intrattenimento, anche i corrispettivi delle altre attività soggette ad imposta. In particolare:

  1. gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico presente;
  2. i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni dei servizi obbligatoriamente imposte;
  3. i corrispettivi per gli abbonamenti;
  4. il prezzo dei diritti di prevendita.

CONTRIBUENTI MINORI

 Coloro che hanno conseguito un volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 25.822,84 € nell’esercizio di attività di spettacolo in genere (soggette sia ad imposta di intrattenimento che di spettacolo) nonché gli esercenti di attività di spettacolo viaggiante indipendentemente dal volume d’affari possono:

  • certificare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale manuale o a tagli fissi integrati con le indicazioni prescritte;
  • utilizzare l’esonero dall’emissione del titolo di accesso evitando il misuratore fiscale;
  • numerare le fatture ricevute, presentare la dichiarazione annuale e versare la relativa Iva, rispettando gli adempimenti tributari documentali ordinari;
  • determinare la base imponibile al 50% dei corrispettivi riscossi senza poter operare la detrazione analitica dell’imposta (esclusi i soggetti ex 398/91) salvo opzione quinquennale per l’applicazione d’imposta nei modi ordinari.

NOVITÀ LEGISLATIVE

Il nuovo comma 6 bis dell’art. 74 quater DPR 633/72, introdotto dal DL 223/06 a partire dal 4 luglio 2006, prevede che

“ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerino accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte”.

  • In questo modo si evita che le discoteche o le sale da ballo utilizzino il meccanismo dell’ingresso libero con consumazione obbligatoria per evitare l‘Iva al 20% sul corrispettivo dovuto per l’ingresso, applicando invece l’aliquota del 10% prevista per la somministrazione di alimenti e bevande;
  • Il nuovo comma, infatti, considera le consumazioni obbligatorie prestazioni accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo e, quindi, base imponibile dell’operazione principale con l‘applicazione della stessa aliquota Iva del 20%.
  • Pertanto l’aliquota del 20 per cento si applica sia con la formula “ingresso libero e consumazione obbligatoria“, sia nell’ipotesi di “ingresso a pagamento e consumazione obbligatoria“;
  • Nel caso in cui la consumazione sia, invece, meramente facoltativa, l’aliquota è quella del 10% propria delle somministrazioni di alimenti e bevande, in quanto tali prestazioni non sono accessorie allo spettacolo e all’intrattenimento ma restano autonome rispetto a queste ultime.
I esempio – Intrattenimento con 1^ consumazione obbligatoria.

Si dovrebbe pagare: 1) l’ ISI (nella misura del 16%) su tutti i proventi conseguiti; 2) l’IVA nelle seguenti misure: a) 20% sul prezzo di ingresso compreso anche della eventuale 1^ consumazione inclusa nel biglietto; b) 10% sul corrispettivo delle consumazioni successive ivi compresa la sua eventuale maggiorazione (appunto per il principio della accessorietà previsto dall’articolo 12 del decreto IVA).

La determinazione dell’Iva relativa prevede la detrazione dell’imposta in misura forfettizzata pari al 50% dell’imposta sulle operazioni imponibili effettuate. In tale contesto occorre, però, separare le attività e rilevare il passaggio dei beni, oggetto della consumazione, da una attività all’altra. Per evitare ciò è possibile optare per l’applicazione dell’IVA ordinaria.

II esempio Intrattenimento con consumazione facoltativa. Se nel locale non si paga biglietto d’ingresso, non vengono praticate maggiorazioni sulle consumazioni e la consumazione è facoltativa, si beneficia della determinazione forfetaria della base imponibile al 50% dei proventi conseguiti. Si dovrebbe pagare: 1) l‘ISI al 16% sulla metà dei ricavi delle consumazioni; 2) l’IVA al 10% sulla metà dei ricavi delle consumazioni, con la ulteriore detrazione forfetaria del 50% e con separazione e rilevazione del passaggio dei beni stessi. Tuttavia se il contribuente opta, ai sensi del co. 3 art. 14   DPR n. 640/72 per la determinazione dell’ISI secondo i criteri ordinari (e cioè calcolo della base imponibile piena del 100 %) si ha, quale conseguenza, una disapplicazione della stessa imposta per assenza di base imponibile, in quanto viene a mancare l’obbligo della consumazione o una maggiorazione della consumazione stessa (ingresso gratuito).

In conseguenza e per effetto di tale opzione si ha che le consumazioni facoltative, in quanto non riconducibili nella base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti, sono soggette solo all’Iva secondo i criteri ordinari di questo tributo (deduzione imposta da imposta). La facoltà di determinazione della base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari, deve essere comunicata nella dichiarazione annuale Iva (VO, comunicazioni delle opzioni e revoche).

 Nella R.M. 28.2.2007, n. 28/E viene precisato il trattamento Iva da applicare agli ingressi gratuiti riconducibili ai seguenti contesti:

  • spettacolo effettuato a titolo gratuito, in luogo chiuso e con accessi controllati dall’organizzatore;
  • spettacolo effettuato a titolo gratuito in luogo non circoscritto senza possibilità di controllo degli accessi da parte dell’organizzatore.

In relazione alle predette ipotesi di ingresso, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’applicazione del regime Iva per le prestazioni di spettacolo gratuite, disciplinato dall’art. 3 c. 5, D.P.R. 633/1972 presuppone che le stesse siano fruite dallo spettatore nell’ambito di una manifestazione svolta all’interno di uno spazio o di un’area specificamente delimitati, l’accesso ai quali è suscettibile di controllo da parte dell’organizzatore.

All’interno di tale ambito delimitato e controllato, gli organizzatori hanno la facoltà di consentire l’accesso gratuito ad alcuni spettatori, mentre la non rilevanza Iva è limitata nella percentuale di ingressi per settore, espressamente indicati dall’art. 3, c. 5, lett. a), D.P.R. 633/1972 (limite del 5%).

La non rilevanza Iva delle predette prestazioni gratuite non esonera comunque dall’obbligo di certificazione delle stesse.

A diverse conclusioni giunge l’Agenzia delle Entrate, in presenza di manifestazioni svolte in aree non delimitate, l’accesso alle quali non è controllato o limitato dall’organizzatore con la conseguenza che chiunque può fruire liberamente dell’evento.

Infatti, in tali circostanze non si realizza un’ipotesi avente rilevanza ai fini Iva e l’organizzatore non risulta tenuto al rilascio di alcun titolo di accesso agli spettatori.

 

REGIME FORFETARIO DELLA L. 398/91

 Alcuni Enti non commerciali non vincolati al regime forfetario previsto per le attività di intrattenimento e spettacolo svolte da contribuenti minori, possono adottare il regime previsto dalla Legge 398/91. I soggetti ammessi sono :

  1. associazioni e società sportive dilettantistiche
  2. pro-loco
  3. associazioni senza scopo di lucro

 

Il limite di ricavi “commerciali” x servizi e/o cessioni di beni consentiti in tale regime è di € 250.000,00 (netto Iva) per periodo di imposta (circ. 21E/03). Il calcolo va fatto per cassa, includendo anche i fatturati non ancora riscossi.

Nella determinazione di tale limite non si computano:

  • plusvalenze
  • proventi esenti o soggetti a ritenuta d’imposta
  • proventi delle raccolte fondi occasionali

Disciplina: le associazioni senza fine di lucro rilasciano il titolo di ingresso o abbonamento contrassegnato, al momento del paga mento o, se gratuito, prima dell’ingresso. Se l’evento non rientra nella disciplina degli intrattenimenti o degli spettacoli rivolti agli associati o degni di tutela (ad es. evento sportivo non professionale organizzato da una associazione sportiva) e sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico, deriva l’obbligo di adoperare un misuratore fiscale. La base imponibile è costituita dai biglietti venduti per l’ingresso o l’occupazione dei posti.

Nelle ipotesi in cui gli intrattenimenti siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci e non venga corrisposto alcun corrispettivo al di fuori della quota associativa, l’imposta si applica:

  • sull’intero ammontare di quote associative corrisposte, se l‘ente ha come unico scopo quello di organizzare tali attività;
  • sulla parte dell’ammontare delle quote riferibile all’attività soggetta all’imposta, qualora l’ente svolga anche altre attività.

L’opzione Legge 398 va fatta inviando una raccomandata all’ ufficio SIAE entro il 31/12 dell’anno precedente l’applicazione del regime o all’apertura della P. Iva, deve essere confermata nella 1^ dichiarazione Iva (quadro Vo) successiva ed è valida per 5 anni rinnovati tacitamente.

L’unico registro fiscale da tenere è il registro dei corrispettivi per i soggetti forfetari previsto dal D.M. 11/2/97, compilato con riferimento alle sole operazioni attive (fatture emesse, biglietteria per partite, ecc.) effettuate ogni mese, anche con una unica annotazione riepilogativa di tutti gli incassi commerciali, divisi per aliquota Iva.

Le fatture di acquisto vanno solamente conservate e numerate progressivamente per data di arrivo, senza obbligo di annotazione nel registro. Anche i documenti di incasso e pagamento devono essere conservati.

Ai sensi del D.P.R. n. 696/96, art. 2, l’associazione in regime legge 398/91 è esonerata dall’obbligo di emettere gli scontrini e le ricevute fiscali. Conseguenza diretta è il possibile utilizzo per le attività di intrattenimento e spettacolo di titoli di accesso o biglietti contrassegnati SIAE, purchè le stesse siano connesse agli scopi istituzionali (ad es. associazione culturale x evento culturale, non altro) (circolare 34E del 2003). In particolare:

Società e associazioni sportive

Manifestazioni sportive                                 biglietti SIAE omnibus

Altre attività spettacolistiche                      misuratore fiscale

Attività di intrattenimento                            biglietti SIAE per associati

Pro-loco

Attività spettacolo e intrattenimento       biglietti SIAE

Associazioni s.f.lucro. e promozione sociale

Attività intrattenimento                                   biglietti SIAE per associati

 

I.V.A. : si versa in riferimento ad ogni trimestre solare, senza aggravio di interessi. Le date di pagamento sono:

– 16/05  (cod. 6031)

– 16/08  (cod. 6032)

– 16/11  (cod. 6033)

– 16/03  (cod. 6099)

L’Iva da versare è determinata in percentuale dell’Iva incassata, con  le seguenti deduzioni forfetarie:

  • Iva da biglietteria o da vendite 50%
  • Iva da sponsorizzazioni 10%
  • Iva cessioni/concessioni diritti televisivi e radiofoniche 33%

L’associazione recupera in modo analitico l’IVA sugli acquisti relativi al settore “commerciale” e fruisce della detrazione forfetaria sopra indicata. Dato questo meccanismo forfetario di pagamento dell’IVA l’associazione è esonerata dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale

I.R.E.S. e I.R.A.P. : l’associazione è, comunque, tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi per pagare l’IRES e l’IRAP.

L’IRES relativa all’impresa commerciale si paga su un imponibile calcolato in misura pari ad una percentuale del 3% dei ricavi dichiarati, cui va aggiunto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali (per le associazioni sportive e le pro loco non concorrono a formare il reddito i proventi connessi agli scopi istituzionali e le raccolte pubbliche di fondi x max 2 eventi l’anno ed un importo inferiore a 51.645,69 €).

L’IRAP si paga su un imponibile che comprende il reddito d’impresa calcolato come detto sopra, il costo del personale dipendente, i compensi dei collaboratori, le retribuzioni dei lavoratori autonomi occasionali e gli interessi passivi. L’aliquota IRAP è pari al 4,25%, salve le variazioni deliberate dalle singole Regioni.

 

S.I.A.E.

 L‘imposta sugli spettacoli, applicata a tutte le tipologie di spettacolo ed intrattenimento pubblico e l’Iva relativa, sino al 31/12/99 erano gestite direttamente dalla S.I.A.E..

La Convenzione stipulata in data 24 marzo 2000 tra il Ministero delle Finanze e la S.I.A.E. medesima, per il periodo 1.1.2000-31.12.2009, ha ridisegnato i compiti e gli obblighi della Società Italiana che deve:

  • procedere alla constatazione delle violazioni riscontrate attraverso la redazione di P.V. da inviare agli Uffici Finanziari;
  • redigere appositi atti, anche nei casi in cui la rilevazione sia possibile attraverso sistemi telematici, al fine di documentare l’attività di vigilanza svolta e di dare corso ad eventuali verifiche;
  • adottare i poteri ex art. 52 D.P.R. 633/72 per i propri operatori, seppur nei limiti dei soggetti individuati dal citato art. 74-quater, comma 6, del D.P.R. n.633/72.

 

Il decreto legislativo n. 60/99, nel rispetto dei principi e criteri previsti dal legislatore, ha, infatti, disposto:

ART.11 – le “attività di controllo, accertamento e riscossione” delle entrate erariali e locali, diverse dall’imposta sugli intrattenimenti, possono essere affidate alla S.I.A.E.;

ART.12 – i “compiti di vigilanza” nei luoghi ove si svolgono gli spetta coli e le altre attività indicate in Tariffa, competono al personale della S.I.A.E. (modifica dell’art.18, co.1, lett.c, del D.P.R. n. 640/72);

ART.18 – le “disposizioni per le attività spettacolistiche”, con effetto dal 1° gennaio 2000, sono dettate dal nuovo art. 74 quater del DPR. 26 ottobre 1972, n.633.

La S.I.A.E. in collaborazione con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate può, quindi, acquisire e reperire elementi utili ai fini dell’ accerta mento delle imposte, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi, nonché alle modalità di emissione vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all’accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi. A tal fine, il riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica è affidato al solo personale dotato di adeguata qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente S.I.A.E.

 

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Dott. Cosimo Turrisi

14 Novembre 2007

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