La vendita di biglietti di parchi divertimenti o musei da parte di alberghi

accade spesso che alberghi e strutture ricettive vendano ai loro alloggiati i biglietti per i parchi di divertimento, termali, musei… scopo del presente articolo è esaminarne gli aspetti fiscali e contabili essenziali

 

PREMESSA

Accade spesso che alberghi e strutture ricettive vendano ai loro alloggiati i biglietti per i parchi di divertimento, termali, musei…

Scopo del presente articolo è esaminarne gli aspetti fiscali e contabili essenziali.

Per semplicità operativa di seguito si farà riferimento alla struttura ricettiva alberghiera, ma le considerazioni sono applicabili anche per gli altri soggetti del settore (villaggi, campeggi, affittacamere…). L’unica eccezione riguarda le strutture senza partita Iva per le quali viene proposto un apposito paragrafo.

Sempre per una maggiore leggibilità si farà riferimento ai “parchi” intendendo ricompresi anche gli altri luoghi/attività quali musei, biblioteche, fiere, cinema, campi e impianti sportivi, attività circensi e spettacolistiche, parchi tematici…

 

COME FUNZIONA LA FORNITURA DI BIGLIETTI AL CLIENTE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Solitamente l’albergatore provvede ad acquistare dal parco un pacchetto di biglietti che poi provvede a vendere (con o senza maggiorazione) al proprio cliente.

In altri casi può essere stipulato un accordo tra l’hotel e il parco nel quale i biglietti vengono inizialmente consegnati in conto vendita.

Le moderne biglietterie on-line sono comunque una alternativa valida al conto vendita per evitare di ritrovarsi con dell’invenduto; bisogna però valutare gli effetti ai fini Iva (documentazione dell’acquisto tramite fattura).

Infine, in alcuni casi, il parco riconosce all’albergo una provvigione per le vendite “procacciate”.

 

FUNZIONAMENTO FISCALE PER STRUTTURE RICETTIVE CON PARTITA IVA

All’atto dell’acquisto del biglietto è necessario che l’albergo richieda fattura al parco (non sempre la fattura è disponibile nelle biglietterie on-line; in tal caso occorre accordarsi col parco stesso per fare in modo di acquisire la documentazione rilevante ai fini della detrazione Iva).

Solo nel caso in cui il biglietto non fosse soggetto ad Iva (i.e esente Iva) non è necessaria la fattura ma basta un documento che sia idoneo alla deduzione ai fini dei redditi.

Se invece il biglietto è soggetto ad Iva (10% o 22%) occorre richiedere la fattura al fine di detrarre l’Iva stessa.

 

L’iter contabile/fiscale può essere così sintetizzato:

A) ACQUISTO DEI BIGLIETTI

L’hotel acquista il biglietto con fattura detraendo l’Iva e registrando in contabilità il costo fra gli “acquisti di servizi”.

B) VENDITA DEI BIGLIETTI

B1) Alla vendita al turista l’albergo rilascia una apposita ricevuta fiscale (o fattura) per la cessione del biglietto applicando la medesima aliquota Iva (o esenzione Iva) che era stata applicata in sede di acquisto del biglietto.

In alternativa, l’addebito della cessione del biglietto può confluire nella ricevuta fiscale (o fattura) rilasciata al cliente per il soggiorno purchè sia separabile il corrispettivo (anche perché le aliquote Iva applicabili non sempre corrispondono).

Contabilmente il ricavo viene registrato tra gli “altri ricavi caratteristici”.

Il tutto che vi sia o meno una maggiorazione di prezzo.

B2) Nell’ipotesi in cui il pacchetto venduto al cliente comprendesse “soggiorno e biglietto” a forfait (cioè che nell’importo pagato dal turista vi sia compreso vitto, alloggio e biglietti ingresso per uno o più parchi) allora non essendoci separazione del corrispettivo il tutto viene ricompreso nella ricevuta per il soggiorno (la cessione del biglietto diviene prestazione accessoria e soggiace all’aliquota Iva della prestazione principale ricettiva, il 10%).

Anche contabilmente si procede alla registrazione unitaria del ricavo.

C) EVENTUALE PROVVIGIONE RICONOSCIUTA ALL’HOTEL

Nel caso in cui il parco corrisponda all’albergo una provvigione essa va fatturata dall’hotel con Iva ordinaria (22%) e applicando la ritenuta del 23% sul 50% dell’imponibile. Infatti, in questa evenienza, l’albergo funge da agente (seppure occasionale senza obbligo di iscrizione Enasarco).

Contabilmente si utilizza il contro “provvigioni attive”.

D) BIGLIETTI RESIDUI DI FINE ESERCIZIO

Eventuali biglietti acquistati e rimasti invenduti rimasti a fine esercizio e ancora validi vanno indicati fra le rimanenze finali varie (e valorizzati al costo). Tuttavia, dato che spesso si tratta di importi di poco rilievo e di operazioni ricorrenti, si ritiene corretto anche non operare la rilevazione fra le rimanenze (un po’ come avviene per la cancelleria).

Se invece i biglietti fossero scaduti (es: validità stagionale) nulla va rilevato a rimanenza. Il costo di quel biglietto resterebbe “costo dell’esercizio”.

 

NB: nell’ipotesi in cui i biglietti vengano rivenduti senza ricarico anziché indicare a costo l’acquisto e a ricavo la vendita si potrebbe utilizzare un contro transitorio di “credito-debito” che però potrebbe, solo se gli importi sono significativi, effettuare delle compensazioni di partite vietate.

 

FUNZIONAMENTO FISCALE PER STRUTTURE RICETTIVE PRIVE DI PARTITA IVA

Le strutture ricettive non organizzate in forma imprenditoriale (es. B&B senza partita Iva) non determinano il reddito in regime di impresa né applicano/detraggono Iva.

In tale caso si può operare nel seguente modo:

A) Acquisto del biglietto senza ovviamente detrarre l’eventuale Iva.

B) Conservazione di una distinta che evidenzi l’elenco dei biglietti acquistati e venduti.

C) Rilascio di una apposita ricevuta per la cessione del biglietto.

In sede di dichiarazione dei redditi va indicato (tra i corrispettivi ricevuti) il solo eventuale guadagno (differenza tra prezzo applicato al cliente e prezzo pagato per l’acquisto del biglietto).

Si fa presente che la distinta di cui al punto B) è necessaria per provare al fisco la discrepanza tra importo incassato (totale soggiorno + prezzo del biglietto) e ricavo dichiarato nell’Unico (totale soggiorno + solo eventuale sovraprezzo sul biglietto).

Non essendovi organizzazione imprenditoriale non dovrebbero esserci convenzioni con parchi / musei che riconoscono provvigioni sul venduto; tale accordo andrebbe infatti a contraddire l’occasionalità dell’attività.

 

ALIQUOTA IVA APPLICATA DAL PARCO/MUSEO SUL BIGLIETTO – cenni

A seconda delle casistiche si possono trovare biglietti esenti Iva oppure soggetti ad aliquota Iva del 10% o del 22%.

 

Biglietti esenti:

ai sensi dell’art. 10 n.22 sono esenti “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili1.

 

Biglietti soggetti ad Iva 10%:

Tabella A3 parte III n. 119) – beni e servizi soggetti all’aliquota Iva del 10%: “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”;

Tabella A3 parte III n. 123) – beni e servizi soggetti all’aliquota Iva del 10%: “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti2. **

Art. 6 comma 11 L. 133/1999: “per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l’aliquota dell’Iva è fissata nella misura del 10%”.

Art. 46 ter comma 4 Decreto Legge 69/2013: “Ai diritti per l’accesso all’Expo di Milano del 2015 si applica, ai fini dell’Iva, l’aliquota ridotta del 10%”.

 

In tutti gli altri casi (i.e. piscina) l’aliquota Iva è quella ordinaria del 22%.

 

1 luglio 2015

Marco Righetti

 

1 L’esenzione spetta sia per la vendita del biglietto da parte del gestore all’albergo/struttura ricettiva, sia alla vendita del biglietto da parte di quest’ultimo al proprio cliente/turista. Infatti trattasi di esenzione oggettiva come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 18/01/1999.

2 Per meglio individuare le casistiche rientranti in tale fattispecie, con particolare riferimento agli “spettacoli viaggianti”, vedasi la Risoluzione n. 24/E del 29/01/2009 la quale poi rimanda all’elenco di cui all’art. 4 della Legge 337/1968 istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo e facilmente reperibile sul web attraverso gli usuali motori di ricerca.