Regolamento comunitario in materia aiuti “de minimis”: il commento di Assonime

Più certezze nella gestione degli aiuti comunitari, strutturati sotto forma di esenzioni fiscali, contributi in conto interessi, prestiti e conferimenti di capitale, destinati alle piccole e medie imprese. La circolare Assonime n. 7 del 20 febbraio 2007, ripercorre, a beneficio degli operatori, il regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, emesso dalla Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”)

 

Note preliminari

Come noto, l’articolo 87, paragrafo 1 del Trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti di Stato, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Gli aiuti di importanza minore sono quegli aiuti di Stato per i quali, a causa della loro ridotta entità, viene operata la presunzione che non vi sia un’incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi. Tali aiuti sono ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, e vengono conseguentemente dispensati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.

Come noto, la regola de minimis era stata inizialmente introdotta dalla Commissione europea nel 1992, nell’ambito della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese; tale disciplina era stata poi modificata da una comunicazione della Commissione del 1996. Il regolamento (CE) n. 994 del 7 maggio 1998 del Consiglio ha attribuito alla Commissione europea il potere di individuare la soglia al di sotto della quale gli aiuti possono essere considerati de minimis tramite propri regolamenti. In attuazione di

questa disposizione la Commissione europea ha adottato un primo regolamento de minimis nel 2001, che ora viene sostituito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 in commento.

Il nuovo regolamento, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2007, si applica fino al 31 dicembre 2013. Per un ulteriore arco temporale di sei mesi dalla fine del periodo di validità del regolamento sarà possibile dare esecuzione a tutti gli aiuti d’importanza minore che soddisfano le condizioni del regolamento.

 

Ambito di applicazione

Il primo tema trattato dall’Associazione italiana tra le società per azioni attiene all’ambito oggettivo dell’intervento comunitario.

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di tutti i comparti economici, ad eccezione degli aiuti ai settori della produzione agricola primaria, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione della normativa specifica vigente in tali settori e del rischio che in essi, anche per aiuti di importo limitato, possano ricorrere le condizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato.

L’ambito di applicazione del regolamento è stato ampliato al settore dei trasporti, prima escluso. L’ampliamento è avvenuto tenendo conto dell’evoluzione di tale settore e, in particolare, della ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito di interventi di liberalizzazione. La disciplina de minimis non può tuttavia essere utilizzata per l’acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano tale attività per conto terzi, in considerazione dell’eccesso di capacità del settore e degli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci.

Il nuovo regolamento, a differenza del precedente, si applica alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Pertanto tali attività cessano di essere  soggette alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore nei settori dell’agricoltura e della pesca.

 

Esclusioni

Gli aiuti concessi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli restano esclusi dall’applicazione del regolamento n. 1998/2006 qualora il loro importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, nonché qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. La Commissione europea ha in questo modo tenuto conto del principio sancito dalla giurisprudenza comunitaria in base al quale, qualora la Comunità abbia istituito un’organizzazione comune di mercato in un determinato comparto dell’agricoltura, gli Stati membri devono astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione.

In considerazione del fatto che il precedente regolamento n. 69/2001 non si applicava al settore dei trasporti e al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per questi specifici settori il nuovo regolamento de minimis trova applicazione anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, sempreché essi soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento.

La disciplina de minimis non si applica agli aiuti alle esportazioni, agli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati, nonché agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. E’ altresì escluso – ricorda ASSONIME – il settore del carbone, per il quale la disciplina specifica in materia di

aiuti di stato è dettata dal regolamento (CE) n. 1407/2002.

 

Determinazione dell’incentivo

Per evitare abusi sono escluse dall’applicazione del regolamento le forme di aiuto “non trasparenti”; si tratta di quelle forme, diverse dall’erogazione diretta in denaro, per le quali non è possibile calcolare con precisione ex ante, senza effettuare un’analisi del rischio, la sovvenzione lorda equivalente.

La Commissione ha sottolineato che il calcolo preciso della sovvenzione lorda equivalente può essere effettuato, ad esempio, per i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali, con un limite massimo.

Inoltre, possono essere considerati aiuti trasparenti di importanza minore quelli concessi sotto forma di conferimenti di capitale a condizione che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia de minimis e gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, a condizione che il regime interessato preveda per ogni impresa destinataria apporti di valore non superiore alla soglia de minimis per ogni impresa destinataria10.

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti di importanza minore trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento gli aiuti alle imprese in difficoltà, proprio per le problematiche connesse alla determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questa tipologia di imprese.

Se una misura di aiuto non consiste in una sovvenzione, in un prestito, in una garanzia, in un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio, tale misura può essere comunque notificata dallo Stato membro alla Commissione, che valuterà se l’equivalente sovvenzione lordo non superi la soglia de minimis e possa pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento.

 

L’importo limite degli aiuti di importanza minore

La novità più significativa per gli operatori riguarda l’innalzamento da 100.000 a 200.000 euro della la soglia al di sotto della quale gli aiuti concessi a una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari vengono considerati come aiuti non corrispondenti ai criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del Trattato e quindi non soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3.

Per il settore del trasporto su strada, in considerazione delle limitate dimensioni di alcune imprese operanti in tale comparto, il limite complessivo degli aiuti di importanza minore che possono essere concessi a un’impresa è stabilito in 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Per agevolare il calcolo dell’importo limite degli aiuti, il nuovo regolamento abbandona il riferimento agli anni solari e prevede che l’arco temporale a cui fare riferimento sia costituto da tre esercizi finanziari, intesi come periodi rilevanti a fini fiscali nello Stato membro interessato.

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato “su base mobile”: in caso di una nuova concessione di un aiuto di importanza minore, deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti di questa tipologia concessi nell’esercizio finanziario in questione unitamente a quelli dei due esercizi precedenti.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto, dalla finalità perseguita e dal fatto che l’aiuto sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

La Commissione vieta, in ogni caso, di suddividere le misure di aiuto che eccedono la soglia de minimis in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento. Pertanto, qualora l’importo complessivo dell’aiuto superi il massimale, l’aiuto non può beneficiare dell’esenzione nemmeno per la parte che rientra nella soglia limite. Per tali misure, pertanto, il beneficio de minimis non può essere invocato né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo.

Allo scopo di evitare l’aggiramento delle soglie massime di aiuto previste nei vari strumenti comunitari, è vietato il cumulo degli aiuti di importanza minore con aiuti statali relativi agli stessi costi ammissibili qualora tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

I massimali fissati dal regolamento sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di imposte o altri oneri. Come anticipato, gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo; il calcolo va quindi effettuato senza dedurre l’imposta eventualmente applicabile all’aiuto.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione, utilizzando  come tasso di interesse per l’attualizzazione il tasso di riferimento vigente al momento della concessione. I tassi di riferimento sono fissati periodicamente dalla Commissione europea in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o su internet. Lo stesso tasso va utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo. Nella determinazione del tasso di sconto, la considerazione delle garanzie fornite e del rischio associato al beneficiario può giustificare in particolari circostanze l’aggiunta al tasso minimo di punti base supplementari.

 

Garanzie su prestiti

Il regolamento de minimis del 2006, a differenza di quello previgente, trova applicazione anche agli aiuti concessi alle imprese sotto forma di garanzie su prestiti.

Lo scopo è agevolare i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza e riguardo ai quali siano disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile gli effetti potenziali.

Nell’ambito dei regimi di aiuti alle imprese sotto forma di garanzie su prestiti, gli aiuti individuali sono trattati come aiuti di importanza minore trasparenti se la parte del prestito assistita dalla garanzia non supera 1,5 milioni di euro per impresa. Facendo riferimento a un tasso massimo di insolvenza netto del 13 per cento, corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, la Commissione ha infatti considerato una garanzia pari a 1,5 milioni di euro come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale de minimis.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, la soglia per la garanzia è pari a 750.000 euro per impresa.

Tale disciplina di favore non può essere applicata né agli aiuti individuali accordati al di fuori di un regime di aiuti sotto forma di garanzia, né agli aiuti alle imprese in difficoltà, né alle garanzie su operazioni diverse da prestiti, quali ad esempio le operazioni in equity.

La garanzia non può essere superiore all’80 per cento del prestito sotteso.

Per valutare l’equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia, gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia notificata alla Commissione e da essa accettata sulla base di un diverso regolamento in materia di aiuti di Stato se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni previsti dal regolamento de minimis.

 

Trasparenza e controllo

L’ultimo paragrafo della circolare n 7 del 20 febbraio scorso esamina alcuni aspetti legati alla verifica nell’attribuzione dei benefici.

In base al principio di leale collaborazione di cui all’articolo 10 del Trattato CE, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare il compito della Commissione di assicurare l’osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

A tal fine, gli Stati membri devono anzitutto istituire sistemi di controllo volti a garantire che l’importo complessivo dei contributi riconosciuti alla medesima impresa beneficiaria, secondo l’applicazione della norma de minimis, non ecceda nel triennio l’importo massimo di 200.000 euro.

Lo Stato che intenda concedere un aiuto di importanza minore a un’impresa dovrà informare la stessa per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto e la sua natura de minimis, facendo esplicito riferimento al regolamento in oggetto. Lo Stato dovrà poi ottenere dall’impresa informazioni dettagliate su eventuali altre agevolazioni de minimis ricevute nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

La dichiarazione dell’impresa interessata può essere resa su supporto cartaceo o in via elettronica.

Qualora in base alla disciplina de minimis vengano concessi a più imprese, nell’ambito di un unico regime, aiuti di diverso importo, l’obbligo di informazione in capo allo Stato può essere adempiuto informando le imprese circa l’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In questa ipotesi, tale somma massima è usata per la valutazione in merito al rispetto della soglia de minimis.

Lo Stato può procedere all’erogazione dell’aiuto solo dopo aver accertato che con essa l’importo complessivo degli aiuti di importanza minore ricevuti dall’impresa in tale Stato, durante l’esercizio finanziario interessato e i due precedenti, non superi il massimale stabilito nel regolamento.

In alternativa alla descritta procedura è previsto che lo Stato membro possa istituire un registro centrale degli aiuti di importanza minore, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti di tale tipologia concessi da qualsiasi autorità dello stesso Stato. In tal caso, nel momento in cui il registro copre un periodo di tre anni la procedura sopra descritta cessa di essere applicata.

Un diverso sistema di controllo è previsto nei casi in cui uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia quando questa sia finanziata dal bilancio dell’Unione europea con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti. In tali ipotesi è stabilito un sistema di controllo particolare: il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco di beneficiari degli aiuti con l’indicazione dell’equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo invia tali informazioni alla Commissione europea e allo Stato interessato che a sua volta, entro tre mesi, comunica tali informazioni ai beneficiari finali. Lo Stato interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione attestante che gli aiuti di importanza minore complessivamente ricevuti non eccedono la soglia fissata dal regolamento de minimis.

Se la soglia viene superata relativamente a uno o più beneficiari lo Stato garantisce che l’aiuto eccedente venga notificato alla Commissione europea oppure che sia recuperato dal beneficiario.

Gli Stati membri hanno l’obbligo di registrare e riunire tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del regolamento de minimis siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti individuali devono essere conservati per dieci anni dalla concessione; quelli relativi a regimi di aiuti devono essere conservati per dieci esercizi finanziari a partire dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime.

Su richiesta scritta della Commissione europea, gli Stati membri hanno, infine, l’obbligo di comunicarle tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per accertare il rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento e in particolare l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ogni singola impresa. Se nella richiesta non è previsto un termine più lungo, il termine per la trasmissione delle informazioni alla Commissione è di venti giorni.

 

Attilio Romano

 

Marzo 2007