La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 23/03/2025, n. 7712, ha chiarito i profili di responsabilità sanzionatoria di contribuente e professionista, in caso di mancato adempimento da parte di quest’ultimo alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi. In tema di sanzioni, la prova dell’assenza di colpa grava sempre sul contribuente, il quale risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante. (Giovambattista Palumbo)