Assodata la natura di associazione sportiva dilettantistica (nella forma e soprattutto nella sostanza) di un circolo nautico, i servizi di ormeggio e rimessaggio delle imbarcazioni prestati nei confronti degli associati e di terzi qualificati, in conformità alle finalità istituzionali, vanno considerati essenziali allo svolgimento delle attività sportive e come tali irrilevanti ai fini IVA (esenti IVA, dall’1.1.2025) e reddituali. È questo il principio che emerge, oltre che dal dato normativo, anche dalle soluzioni giurisprudenziali e dalla prassi interpretativa.
Corrispettivi per ormeggio e circoli nautici
[1]Tra le attività tipiche poste in essere dai circoli nautici – costituiti sotto forma di enti associativi – figurano solitamente quelle di ormeggio a pontili, banchine, disormeggio, alaggio, varo, rimessaggio di imbarcazioni, gestione degli impianti collocati normalmente sullo specchio d’acqua demaniale utilizzato in regime di concessione.
Per questi servizi i soci, proprietari delle imbarcazioni regolarmente censite nei registri sociali, versano al circolo, oltre la quota associativa, un corrispettivo specifico determinato in funzione della porzione dell’area occupata dalle loro imbarcazioni, nonché all’entità dei servizi fruiti.
Le suddette prestazioni sono rese dall’ente associativo a favore dei soci in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione, secondo le previsioni statutarie, vale a dire quelle di promuovere e favorire lo sviluppo, anche attraverso l’organizzazione di competizioni e raduni che abbiano altresì riflesso turistico, della pratica degli sport nautici in genere, ed in particolare: sci acquatico, nuoto vela, pesca sportiva, eccetera.
Tra gli operatori del settore si discute in ordine alla individuazione dei parametri da osservare al fine di delimitare il confine tra attività sportiva istituzionale, attività commerciale “connessa strutturalmente” agli obiettivi istituzionali e attività commerciale tout court.
In termini pratici è controverso se questi servizi, certamente “strutturalmente connessi” alla pratica sportiva ed espressamente previsti dallo Statuto adottato, debbano o meno essere assoggettate ad Iva, assumendo pertanto rilevanza anche ai fini reddituali, anche se rese esclusivamente in favore dei propri soci o associati.
Ambito normativo
Come noto, il Legislatore tributario, sia in ambito IVA che in materia di imposte dirette, ha previsto specifiche disposizioni che, a particolari condizioni, prevedono la decommercializzazione di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese, anche se verso pagamento di corrispettivi specifici, da associazioni e società sportive dilettantistiche a favore dei propri associati o soci.
IVA
Secondo quanto previsto dal comma 4, art. 4, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nella sua attuale versione in vigore sino al 31.12.2024[2], rimangono escluse da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a favore di…
… “soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto…”
se
“…effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o s