Durante l’operazione di cessione di azienda la valutazione e gestione dell’avviamento può causare dubbi; puntiamo il mouse sulle modalità di calcolo dell’avviamento e sull’iscrizione in bilancio, per arrivare poi alle imposte.
L’avviamento trova collocazione nel bilancio di un’impresa soltanto se acquisito finanziariamente, mai è riconosciuto se autogenerato in azienda. La sua determinazione è tuttora ancorata alla Legge 460/1996, non essendo stato possibile “disarcionarla” e sostituirla nel tempo.
Il valore di avviamento di un’impresa
Lo storico art. 2, del D.P.R. 31 luglio 1996 n. 460, rubricato “Criteri di applicazione”, al suo comma 4, stabilisce che il valore di avviamento delle aziende e dei diritti reali su di esse è quantificato sulla base:
- degli elementi desunti dagli studi di settore;
- in mancanza, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati;
- in difetto, sulla media dei ricavi denunciati, ai fini delle imposte sui redditi, negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui è intervenuta la cessione, moltiplicata per 3;
tenendo presente che la percentuale di redditività non può ridursi al di sotto:
- del rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi accertati:
- o, in assenza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo.
Il suddetto moltiplicatore si riduce da 3 a 2, quando si accertano consistenti elementi documentati e, comunque, quando si presentano almeno una delle seguenti condizioni:
- l’attività imprenditoriale ha avuto avvio nei 3 periodi d’imposta antecedenti a quello in cui si è verificata la cessione;
- l’attività d’impresa non ha avuto luogo, per almeno la metà del periodo d’imposta precedente a quello in cui è avvenuta la cessione;
- la durata residua del contratto di locazione, dei locali nei quali l’attività è esercitata, è inferiore a 12 mesi. Si deve ritenere che, essendo il contratto di locazione di un locale commerciale, salvo eccezioni [Per le attività alberghiere, la durata minima è di 9 anni con rinnovo automatico (9+9)], di 6 anni + 6, i precedenti 12 mesi riguardano l’ultimo anno del rinnovo degli ultimi 6 anni.
Le sentenze della Corte di Cassazione
Ritorna utile riportare le ultime più significative sentenze della Corte di Cassazione, sez. V:
- Ordinanza n. 4732 del 14 febbraio 2022, secondo la quale, in caso di cessione di azienda, il valore dell’avviamento può essere determinato applicando il metodo forfettario di cui all’abrogato art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/1996;
- Ordinanza n. 16662 dell’11 giugno 2021, che ha affermato come i criteri per la determinazione del valore di avviamento di un’azienda, di cui sopra, hanno il compito di fornire indicazioni minime cui l’Amministrazione finanziaria si deve adeguare, nella procedura transattiva che sfocia in un accertamento con adesione. Infatti, se risulta possibile che detto accertamento si attesti a valori superiori a quelli indicati nel ridetto art. 2, del D.P.R. n. 460/1996, è naturale che il contribuente vi aderisca quando lo stesso accertamento si collochi su un importo inferiore a quello che potrebbe legittimamente manifestarsi con autonomo accertamento ordinario e nel successivo contenzioso.
Pertanto, volendo attribuire un rilievo giudiziario agli anticipati criteri, esso è nel senso che il valore effettivo è pari almeno a quello cui si perviene mediante la loro applicazione, con la conseguenza che l’Amministrazione non ha l’obbligo di motivare l’incongruità dei criteri in questione, ma deve solo mostrare gli elementi indiziari utili a giustificare le propr