In seguito alla proroga concessa dal Governo, è possibile versare le imposte sui redditi 2018 entro il 30 Settembre 2019 (prima era il 30 Giugno). Ma gli interessi sul saldo IVA 2018, dovuti per il periodo tra il 16 marzo e il 30 giugno, vanno calcolati anche per il periodo tra il 30 giugno e il 30 settembre?
Proviamo a rispondere.
Il Decreto Crescita ha previsto, in conseguenza delle difficoltà che stanno incontrando i contribuenti ed i professionisti dovute ai nuovi ISA, la proroga dei termini per effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Chi beneficia della proroga delle imposte 2019
La proroga ha un ambito limitato, riguardando solo i contribuenti in possesso del numero di partita Iva, esercenti un’attività economica il cui ISA è stato approvato.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la risoluzione n. 64/2019 alcuni chiarimenti circa l’ambito di operatività del provvedimento normativo.
Ad esempio, sono interessati dal maggior termine del 30 settembre anche:
- i contribuenti che nell’anno 2018 si sono avvalsi del regime forfetario previsto dall’art. 1 della L. n. 190/2014, coloro che hanno applicato il regime di vantaggio c.d. degli ex minimi.
- Inoltre, possono beneficiare della previsione anche tutti coloro che determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo con qualsiasi altro criterio forfetario.
Vi sono però dei