31 maggio: scadono i termini per sanare i ruoli derivanti da accertamento con adesione

ricordiamo che il 31 maggio 2016 scade il termine per perfezionare la sanatoria dei ruoli derivanti da inadempimento nei pagamenti rateali delle somme dovute per effetto di accertamenti con adesione

Il 31 maggio 2016 scade il termine per perfezionare la sanatoria dei ruoli derivanti da inadempimento nei pagamenti rateali delle somme dovute per effetto di accertamenti con adesione ex D.Lgs. 218/1997.

L’articolo 1, commi 134 – 138, della legge 28 dicembre 2015 n. 218 prevede la possibilità, per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione e acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale ORIGINARIO.

L’Agenzia delle entrate ha fornito rilevanti chiarimenti con la circolare 13/E/2016, con particolare riferimento all’ambito soggettivo, oggettivo, alle modalità di determinazione delle somme dovute, ai termini e criteri operativi della agevolazione in scadenza.

La convenienza si misura tutta con la riduzione delle sanzioni irrogate PER EFFETTO DELLA DECADENZA pari al 60% degli importi ancora dovuti a titolo di imposta. Come noto infatti, la decadenza nel pagamento rateale di somme dovute per effetto dell’adesione comporta(va) l’irrogazione di una super sanzione pari al 60% sulle imposte ancora dovute. Tale sanzione, di fatto, è neutralizzata dal perfezionamento della procedura di sanatoria in argomento.

 

I SOGGETTI INTERESSATI.

I soggetti che possono accedere alla procedura di sanatoria sono tutti i contribuenti che hanno perfezionato una delle procedure di definizione di cui al D.Lgs. 218/1997 ed in particolare:

  • Accertamento con adesione a seguito di ricezione di atto di accertamento;

  • Adesione agli inviti formulati dall’ufficio (art. 5);

  • Adesione al contenuto del PVC (art. 5 bis);

  • Acquiescenza (art. 15).

I soggetti interessati, per altro, sono quelli che hanno optato per il pagamento rateale e sono decaduti dalla rateazione, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs 218/1997, per non avere effettuato il pagamento di un rata diversa dalla prima entro il termine di scadenza della successiva rata.

Precisa l’Agenzia delle entrate che, la sanatoria non interessa la decadenza da rateazione per gli accordi in mediazione e conciliazione.

AMBITO OGGETTIVO.

La sanatoria non interessa tutte le decadenze dal beneficio della rateazione nei pagamenti da accertamento con adesione (ed istituti annessi di cui sopra), ma solo quelle che si sono verificate nell’arco temporale tra la data del 15 ottobre 2012 e la data del 15 ottobre 2015.

In altri termini, la violazione rilevante deve verificarsi nel detto arco temporale.

L’agenzia delle entrate in merito precisa che, in detto arco temporale, si intendono comprese le decadenze intervenute a seguito del mancato pagamento della rata alla sua scadenza ordinaria. In altre parole, l’agenzia delle entrate ritiene che, la rata avente scadenza ordinaria antecedente il 15 ottobre 2012 che non è stata pagata entro il termine di decadenza, avente scadenza nell’arco temporale di riferimento (quindi dopo il 15 ottobre 2012), non è rilevante ai fini della verifica dell’ambito oggettivo.

Se quindi la rata non pagata è scaduta il 22 agosto 2012, l’omesso pagamento entro il termine del 22 novembre 2012 non è rilevante ai fini della verifica dell’accesso alla sanatoria.

Non si condivide tale articolata lettura della norma che, invero, si limita a comprendere tutte le rateazioni per le quali il fenomeno di decadenza si sia consumato nel periodo compreso tra la data del 15 ottobre 2012 e la data del 15 ottobre 2015, laddove per fenomeno di decadenza si deve necessariamente intendere il mancato pagamento entro il termine di scadenza della rata successiva a quella non pagata. Il comma 134 della L. 208/2015 prevede infatti che:

Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

Tanto precisato e poiché è comunque l’Agenzia delle Entrate a presidiare le procedure, si dovrà fare riferimento alle indicazioni fornite con la circolare 13/E/2015.

Altro aspetto per la definizione dell’ambito oggettivo è che le somme, il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza, siano dovute a titolo di imposte dirette ed in particolare, siano riferite a IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali Imposte dirette e relativi interessi e sanzioni.

La sanatoria non interessa le altre imposte, quali, in particolare, l’IVA. Per altro, non è sanabile il ruolo relativo ai contributi previdenziali.

SINTESI DELL’AMBITO OGGETTIVO

1 – Ruoli per decadenza da inadempimento verificatisi nel periodo tra la data del 15 ottobre 2012 e la data del 15 ottobre 2015

2 – La sanatoria interessa unicamente le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali compresi interessi e relative sanzioni).

IL PROCEDIMENTO DI PERFEZIONAMENTO

Il procedimento di perfezionamento, per quanto alle attività del debitore , risulta semplice. Il contribuente deve effettuare il pagamento della rata del piano di rateazione, il cui omesso pagamento ha determinato la decadenza dal beneficio della rateazione e l’irrogazione della super sanzione del 60%.

Se quindi in un piano di rateazione a 12 rate il contribuente ha omesso il pagamento della quarta rata entro il termine di scadenza della successiva quinta rata, dovrà effettuare il pagamento della quarta rata.

Attenzione il pagamento deve essere effettuato entro il 31 maggio 2016. Il contribuente deve poi provvedere alla consegna della ricevuta di pagamento all’AE.

Tale adempimento non è posto a pena di validità della procedura ma è rilevante perché la sollecita consegna della ricevuta di pagamento, consentirà una più rapida adozione da parte dell’AE del provvedimento di sospensione del ruolo.

La consegna potrà avvenire a mano o mediante posta elettronica anche non certificata.

L’agenzia delle Entrate precisa che, laddove il pagamento rateale originario aveva ad oggetto, oltre alle imposte dirette, altre cause di pretesa (Esempio l’IVA), si dovrà procedere al pagamento delle sole imposte oggetto di sanatoria e le eventuali sanzioni irrogate in modo unitario dovranno essere rideterminate in proporzione alle imposte accertate e contenute nell’atto di adesione.

SOSPENSIONE DEI CARICHI

Il primo effetto del perfezionamento della sanatoria è la sospensione che l’Agenzia delle entrate deve attivare con riferimento ai ruoli già formati.

Va da se che la sospensione potrà essere totale o parziale, a seconda che il ruolo abbia ad oggetto solo imposte dirette o anche altre imposte (quali l’IVA per esempio).

Si precisa che tale provvedimento è di assoluta rilevanza. Infatti, come noto, la sospensione del ruolo determina anche l’interruzione del computo delle rate non versate ai fini della decadenza dal beneficio della rateazione delle cartelle ex art. 19 del DPR 602/73.

La sospensione avrà in particolare ad oggetto la super sanzione del 60%, misura di riduzione che costituisce il reale beneficio della sanatoria.

La sospensione dovrà necessariamente determinare una nuova attività da parte del concessionario, che dovrà ricalcolare le somme dovute con riferimento alle imposte e sanzioni non sanabili e in caso di rateazione, ricalcolare il relativo piano rateale.

FASE PROCEDURALE DELL’UFFICIO.

L’agenzia delle entrate dovrà fare tutti i conteggi per elaborare il piano di rateazione per il pagamento delle somme originarie.

Dovrà tuttavia tenere conto delle somme già versate all’equitalia e provvedere alla corretta imputazione secondo il criterio di seguito illustrato:

  • si dovrà tenere conto delle imposte versate all’equitalia;
  • si dovrà tenere conto delle sanzioni riconducibili alle imposte oggetto di sanatoria e pagate all’equitalia;
  • La sanzione aggiuntiva per decadenza dalla rateazione da adesione (60%) è imputata alle sanzioni dovute per le imposte oggetto di adesione (IRPEF_IRES_IRAP_ADDIZIONALI); laddove la regolarizzazione abbia ad oggetto atti che irrogano anche altre imposte (l’IVA) allora la sanzione aggiuntiva è da imputare prioritariamente alla sanzione aggiuntiva dovuta per tali imposte estranee dalla sanatoria e per la parte eccedente alle sanzioni ordinarie relative alla sanatoria.

In altri termini, le sanzioni aggiuntive del 60% irrogate per iscrizione a ruolo per imposte dirette ed IVA che risultano pagate al momento della sospensione del ruolo per perfezionamento della sanatoria, sono prima imputate alla quota parte delle sanzioni aggiuntive riconducibili all’iscrizione a ruolo dell’IVA e per la parte eccedente alle sanzioni originarie e contenute nell’atto di adesione (acquiescenza) riconducibili alle imposte dirette.

Per quanto alle somme versate per l’aggio e per le altre somme dovute a equitalia, l’agenzia delle entrate precisa che le stesse non sono scomputabili. Pertanto, ciò che è stato versato a tale titolo è perso.

Le somme dovute saranno ripartite in un numero di rate pari al numero di rate residue prima della decadenza (con esclusione ovviamente di quella pagata per il perfezionamento della sanatoria).

DECADENZA DALLA NUOVA RATEAZIONE

E’ prevista una disposizione speciale per l’inadempimento nei pagamenti rateali dovuti per effetto della sanatoria.

Il comma 135 della L. 208/2015 prevede che, il contribuente decade dalla nuova rateazione da sanatoria nel caso di mancato di pagamento di almeno due rate anche non consecutive.

In tal caso la sospensione della riscossione cessa e il carico torna nell’affidamento al concessionario.

L’agenzia non lo precisa, ma va da se che per tale ipotesi si dovrà attivare un’ulteriore procedura che consenta il riavvio della riscossione degli importi ancora dovuti.

Ciò che si desume dalla norma sembra possa essere questo:

  • Sarà prevista l’irrogazione della super sanzione del 60% che si ritiene sia commisurata nella misura originaria (in altri termini con riferimento a tale super sanzione la decadenza da rateazione concessa in sanatoria, si dovrebbe rigenerare la situazione iniziale al netto di quanto già versato a tale titolo e tenuto conto delle diverse imputazioni di riassorbimento ad altro titolo sanzionatorio intervenute in sede di perfezionamento della regolarizzazione);

  • Il ruolo riattivato si ritiene rateizzabile secondo il piano originario; La sospensione della riscossione dovrebbe consentire la conservazione della rateazione eventualmente concessa dal concessionario con riferimento al ruolo oggetto di regolarizzazione.

In merito sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento che consenta a contribuente, che intende accedere alla sanatoria, una compiuta visione del quadro procedurale e normativo.

23 maggio 2016

Mario Agostinelli