TARSU e alberghi: la tariffa non può essere il triplo rispetto alle abitazioni

continuiamo a segnalare vittorie in Commissione Tributaria contro la tariffa TARSU degli alberghi se disallineata rispetto a quanto previsto per le civili abitazioni; tali sentenze sono importanti non solo per la Tarsu ma anche per la Tares e la Tari, in quanto i Comuni devono tenere sempre conto delle distinte e specifiche destinazioni degli immobili, anche se inseriti in un’unica struttura alberghiera

spazzaturaLa Commissione Tributaria Regionale – Sezione Staccata – di Foggia Sez. 25 con varie sentenze depositate il 07 aprile 2016 (Registri Generali nn. 825/2016 – 826/2016 – 827/2016 – 828/2016 – 829/2016 – 830/2016 – 837/2016 – 838/2016) in accoglimento delle mie tesi difensive per gli albergatori di San Giovanni Rotondo (Foggia) ha disapplicato il regolamento del Comune, ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992, perché per gli anni 2007-2008-2009-2010 e 2011 ha applicato per gli alberghi una Tarsu più del triplo superiore a quella delle civili abitazioni.

A tal proposito, si fa presente che l’art. 65, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 testualmente dispone: “La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui medesimi sono destinati, ed al costo dello smaltimento”.

Proprio perché alla luce della suddetta normativa si deve tenere conto del “tipo di uso” dell’immobile l’art. 68, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 507/1993, per l’applicazione della Tarsu, ha parificato i locali ed aree ad uso abitativo a quelli degli esercizi alberghieri.

Oltretutto il successivo art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993 ha testualmente stabilito che “ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo”.

Proprio in ossequio alle suddette precise indicazioni normative la CTR di Foggia ha precisato che la Tarsu degli alberghi deve tenere conto delle distinte destinazioni degli immobili tra stanze, ristorante e bar, in quanto gli stessi hanno indici di produzione diversi.

Passando al merito della questione oggetto del gravame proposto dal Comune, che verte sulla legittimità o no della maggiore tariffa applicata agli esercizi alberghieri rispetto ai locali di civile abitazione, è ius receptum della S.C. che “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore” ed ancora che “i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” (Cass. 2007/5722; S.U. 2008/8278; Cass. ord. 2009/11655; Cass. 2010/302; ord. 2014/4797).

Orbene, secondo quanto invece ritenuto dal Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 agosto 2015; TAR Emilia, Sez. II, 2 dicembre 2015) se appare evidente che la produzione di rifiuti di un albergo nel suo complesso è maggiore di quella delle abitazioni private, soprattutto nel caso in cui l’albergo sia dotato di ristorante, non trova tuttavia giustificazione che nella distinzione tra parti comuni e camere rispondente ad un criterio assolutamente logico queste siano assoggettate ad una tariffa di gran lunga più gravosa rispetto alle civili abitazioni, atteso che la maggiore produzione di rifiuti viene prodotta dalle parti comuni dell’albergo, saloni di ricevimento, sale destinate a ristorante o a prima colazione, cucine, lavanderie, magazzini. Né risulta quale sia stato il percorso logico seguito dal Comune di San Giovanni Rotondo nel determinare la tariffa per i “locali ad uso abitazione” nella misura di euro 1,97, mentre per gli “alberghi senza ristorante” l’ha determinata nella misura di euro 6,18, più del triplo della precedente, e per gli “alberghi con ristorante” nella misura di euro 7,30, ancora maggiore (v. tariffe 2005).

E ciò in aperta violazione dell’art. 65, comma 2, e dell’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 e del principio “chi inquina paga”, affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Dalla suindicata normativa emerge con chiarezza che la determinazione delle tariffe con riguardo alle diverse categorie e sottocategorie deve tener conto della idoneità a produrre rifiuti dei locali e delle aree tassabili.

Nel caso di specie, viceversa, il Comune di San Giovanni Rotondo ha utilizzato una differenziazione di tariffe che, sebbene possa far ritenere, in linea di principio, giustificato un regime di tassazione più elevato per gli alberghi, in considerazione del fatto che l’esercizio di un’attività di questo tipo può determinare una maggiore quantità di rifiuti, non appare corretto laddove non prevede alcuna distinzione, nell’ambito degli alberghi, fra aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate ad usi comuni.

Le citate sentenze della CTR di Foggia sono importanti non solo per la Tarsu ma anche per la Tares e la Tari, in quanto i Comuni devono tenere sempre conto delle distinte e specifiche destinazioni degli immobili, anche se inseriti in un’unica struttura alberghiera.

9 aprile 2016

Maurizio Villani