Società di persone cessata: la guida alla presentazione della dichiarazione IVA

in caso di società di persone che cessa l’attività o si trasforma in ditta individuale, quali sono le regole per la corretta predisposizione del modello di dichiarazione IVA?

Non di rado, con particolare riferimento alle società di persone, di piccole dimensioni accade che l’entità societaria si estingua dando luogo, senza soluzione di continuità, ad un’impresa individuale.

In odore di presentazione del dichiarativo IVA, appare utile ripercorrere le posizioni amministrative assunte in relazione alla fattispecie della continuazione dell’attività imprenditoriale in forma individuale da parte del socio superstite in caso di scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi.

L’amministrazione è intervenuta più volte per chiarire le alchimie del corretto trattamento tributario di tale presupposto fattuale stabilendo i seguenti principi:

  • La cessazione della società e il contestuale trasferimento dell’azienda all’unico socio che si costituisce in impresa individuale, non è una trasformazione ma una modifica di una società di persone in ditta individuale;

  • La società di persone può liquidare informalmente i rapporti sociali e il trasferimento dell’azienda dalla società all’imprenditore individuale non determina un presupposto impositivo ai fini delle imposte sul reddito non essendo operazione generatrice di plusvalenza.

Preliminarmente appare opportuno ricordare che, secondo l’agenzia delle entrate, la trasformazione di una società in impresa individuale ovvero di un’impresa individuale in società determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti (Cass. del 6 febbraio 2002 n. 2593).

Ne deriva quindi che l’operazione di successione in impresa individuale è sempre causa o meglio è sempre preceduta dalla fase di scioglimento e liquidazione della società stessa. In altri termini, il passaggio mediante assegnazione dell’asset aziendale dalla società all’imprenditore individuale costituisce l’ultimo atto della fase finale della liquidazione che consiste nell’attribuzione del residuo patrimoniale ai soci che, per il caso in esame, è unico socio. Tale unico socio acquisisce quindi l’azienda in ragione del riparto del residuo patrimonio da liquidazione societaria.

Nella risoluzione 47/E/2006, è stato chiarito che il trasferimento dell’azienda all’imprenditore individuale sconta l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 4 primo comma lett.d) della tariffa parte prima del T.U. dell’imposta di registro essendo operazione fuori campo IVA. E’ aspetto da ben ricordare perché spesso, la tassazione di registro, tende a sfuggire nella gestione dei passaggi aziendali da società di persone a imprenditore individuale per la fattispecie in argomento.

Necessario precisare che, ai fini delle imposte dirette, la cosiddetta trasformazione in senso generico di cui alla continuazione con l’impresa individuale dell’azienda della società di persone, si attua in perfetta neutralità fiscale e quindi con esclusione di plusvalenze tassabile in capo alla società (cir. 26 febbraio 2008 n. 13/E paragrafo 1.10).

Tanto premesso di seguito s’indicano i criteri dichiarativi ai fini delle imposte dirette ed IVA.

 

Imposte dirette e IRAP

Come chiarito nella risoluzione 30 luglio 2008 n. 329/E lo scioglimento della società di persona, attuata mediante continuazione dell’attività imprenditoriale in forma individuale, perfeziona la fattispecie di liquidazione informale. Ne deriva l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 5 del DPR 322/1998 che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni nei casi di liquidazione, disciplina che non si applica nell’ipotesi in cui la società non attiva la procedura di liquidazione ordinaria.

L’agenzia ha quindi precisato che la società estinta per trasformazione generica in impresa individuale, è tenuta alla presentazione delle dichiarazioni ai fini del reddito e IRAP, con riferimento al periodo ante trasferimento dell’azienda per la causa su esposta, che costituisce il momento di estinzione dell’entità collettiva.

Ne deriva che, se il giorno 10 marzo 2013, scade il termine di sei mesi richiesto per la ricomposizione della pluralità dei soci, che ai sensi dell’articolo 2272 comma 1 n. 4 del cod. civ. è presupposto di scioglimento della società, e a far corso dalla data del 11 marzo 2013 l’unico socio continua l’attività azienda con propria impresa individuale, si determina, con riferimento a tale prima data, la cessazione della società di persone. Il rappresentante legale di tale società, entro i termini ordinari, vale a dire entro il 30 settembre 2014, dovrà presentare le dichiarazioni die redditi e IRAP riferite al periodo che va dal 1° gennaio 2013 al 10 marzo 2013.

Va da se che, l’ex unico socio della società dovrà (anche) presentare il proprio dichiarativo dei redditi e IRAP con riferimento al periodo dall’11 marzo 2013 al 31 dicembre 2013 afferente la propria gestione imprenditoriale.

 

DICHIARAZIONE IVA

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imprenditore individuale, da involuzione della società, è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA relativamente sia al proprio periodo di gestione che con riferimento al periodo di gestione della società. In particolare, l’imprenditore individuale dovrà presentare un’unica dichiarazione IVA (che va presentata in modalità unificata con la dichiarazione dei redditi di cui al precedente paragrafo e di sua pertinenza), costituita da due moduli, uno intestato alla società per il periodo ante cessazione della stessa, e l’altro intestato alla ditta individuale per il periodo gestorio dell’imprenditore individuale.

Ai sensi di quanto indicato nelle istruzioni del modello IVA 2014 (si veda il paragrafo 3.3.1), per tali ipotesi il contribuente imprenditore individuale che ha continuato l’attività aziendale della società sciolta, dovrà presentare la dichiarazione Iva come di seguito composta:

  • Frontespizio per i propri dati anagrafici;

  • Un modulo (Mod. 01) nel quale indicare i dati riguardanti l’attività svolta dall’imprenditore individuale e, in particolare, dovrà compilare la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL; nei quadri VT e VX deve riepilogare i dati complessivi dell’importo annuale da versare o del conguaglio a credito con riferimento anche alla posizione della società;

  • Un modulo per le attività della società con compilazione sia del quadro VA sezione 2 che delle selezioni 2 e 3 del VL.

Per quanto sopra le posizioni di conguaglio credito/debito dovranno essere rappresentate nella loro sommatoria nel quadro VX del dichiarativo IVA ovvero, nel quadro RX sezione III nel caso in cui il socio superstite presenti l’unificata.

 

Mario Agostinelli

25 febbraio 2014