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Il decreto Aiuti-bis (Dl n. 115/2022) dispone che, per l'anno 2022 non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di 600 euro. Rientrano anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
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