DL Omnibus: le prestazioni di chirurgia estetica al test dell’IVA

I recenti interventi legislativi si sono occupati anche dell’applicazione dell’IVA per le prestazioni di chirurgia estetica, distinguendo tra interventi di natura terapeutica, esenti dall’imposta, e quelli a scopo meramente cosmetico, soggetti a IVA. Approfondiamo le novità introdotte, le condizioni di esenzione e gli obblighi dei professionisti del settore.

Nuove disposizioni sull’IVA per le prestazioni di chirurgia estetica: aggiornamenti legislativi e chiarimenti

iva prestazioni chirurgia esteticaL’art. 7-sexies, inserito in sede di conversione in L. n. 143/2024, del D.L. n. 113/2024, si è occupato nuovamente delle prestazioni di chirurgia estetica.

Vediamo, quindi, di fare il punto sulla questione, che aveva già indotto il legislatore ad intervenire in sede di conversione in L. n. 191/2023, del D.L. n. 145/2023, a fronte delle contestazioni operate dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di medici chirurghi, specialisti in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, in ordine alla mancata applicazione dell’IVA sulle prestazioni mediche svolte, in quanto non finalizzate ad alleviare sofferenze psicologiche causate da traumi, handicap o malattie che richiedano un intervento di natura estetica ma al contrario che rientrano nel novero delle prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica e/o plastica a contenuto meramente cosmetico e quindi non esenti ai fini IVA.

Pertanto, a decorrere dal 17 dicembre 2023, l’esenzione dall’IVA, prevista dall’art.10, del D.P.R. n. 633/1972, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, risultanti da apposita attestazione medica.

 

La norma: l’applicazione dell’IVA alle prestazioni sanitarie

La norma tributaria di riferimento è l’art.10, comma 1, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972, che considera esenti dall’IVA solo

…“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.

Sono due, quindi, i requisiti in presenza dei quali viene riconosciuta l’esenzione IVA: la destinazione delle prestazioni alla persona e la soggettività di chi le esercita.

Come anticipato, in sede di conversione in L. n. 191/2023, del D.L. n. 145/2023 (cd. Decreto Anticipi), è stato introdotto l’art. 4-quater, titolato Regime dell’IVA per prestazioni di chirurgia estetica, secondo cui:

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”.

In forza di quanto disposto dal comma 2:

Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

 

La differenza fra operazioni sanitarie e cosmetiche

È indubbio che la valutazione della natura delle prestazioni come mediche, anziché cosmetiche, spetta al medico che esegue l’intervento e non è sempre verificabile in modo oggettivo.

Proprio in considerazione del fatto che il giudizio compete al medico, che non è determinato dalle richieste del paziente, adesso si fa carico allo stesso di bollinare la prestazione, indicando le finalità terapeutiche attraverso apposita certificazione, da rilasciare al paziente ma soprattutto da allegare ad ogni fattura emessa, così da precostituire la prova in caso di controllo fiscale.

Il fatto che genericamente si faccia riferimento ad una apposita attestazione medica lascia presumere che possa essere rilasciata dallo stesso chirurgo estetico, atteso che il trattamento estetico viene sempre ricondotto nell’ambito di una valutazione generale della salute e del benessere psico-fisico della persona.

Essendo necessaria una valutazione caso per caso, il tema centrale continua, comunque, ad essere quello della prova che il contribuente è chiamato a fornire al fine di applicare l’esenzione IVA alle prestazioni in questione.

Il medico, infatti, può senz’altro ritenere che una prestazione abbia carattere terapeutico e non semplicemente estetico, ma di ciò deve poi offrire una giustificazione, fondata su elementi obiettivi terapeutici.

Naturalmente, una puntuale ed esaustiva ricognizione della documentazione relativa all’intervento operato agevola il controllo dell’Ufficio.

 

Il caso della chirurgia estetica

Restava aperta una questione relativa all’interpretazione del comma 2, dell’art. 4-quater, introdotto in sede di conversione in L. n. 191/2023, del D.L. n. 145/2023, secondo cui restava fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023.

Questione oggi chiusa, atteso che il legislatore – art. 7-sexies, inserito in sede di conversione in L. n. 143/2024, del D.L. n. 113/2024 – ha adesso di fatto sostituito tale comma, prevedendo che:

sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Non si fa comunque luogo ai rimborsi.

 

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Gianfranco Antico

Giovedì 24 ottobre 2024