Indennità discontinuità lavoratori spettacolo: domande 2023 entro il 30 marzo 2024

Dal 2024 è stata introdotta una misura strutturale, nota come indennità di discontinuità, per i lavoratori dello spettacolo. Sabato 30 Marzo scade il termine per presentare domanda.
Vediamo in quali casi è possibile richiedere questo contributo.

Il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, oltre ad introdurre l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo come misura strutturale a far data dall’anno 2024, ha anche previsto il riconoscimento di una indennità “ponte” per l’anno 2023.

L’INPS ha chiarito le modalità di trasmissione delle istanze telematiche utili all’erogazione dell’indennità di discontinuità ai lavoratori del settore dello spettacolo riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 specificando che potranno essere presentate a far data dal 01/01/2024 e fino alla data ultima del 30/03/2024.

Nota: possono beneficiare dell’indennità di discontinuità i seguenti soggetti:

  • lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli di cui alla lettera a) dell’art.2 del D.Lgs. n. 182-1997;
  • lavoratori subordinati di cui alla lettera b),dello stesso c.1 dell’art. 2, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023;
  • lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non sono destinatari della indennità di disponibilità.

 

Indennità discontinuità lavoratori spettacolo: la normativa

Beneficiari del trattamento

indennità discontinuità lavoratori spettacolo 2024Sono destinatari dell’indennità di discontinuità, i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che siano autonomi o co.co.co. o subordinate a termine, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che prestino attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo.

Nota: nello specifico sono comprese le seguenti categorie di lavoratori:

  • operatori di cabine di sale cinematografiche;
  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film
  • lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame – iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Requisiti di spettanza

L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  2. essere residente in Italia da almeno un anno;
  3. essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  4. aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
  5. avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  6. non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
  7. non essere titolare di trattamento pensionistico.

 

Durata e misura dell’indennità di discontinuità

Solo per il 2023, l’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al FPLS nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo ( dal 2024 la misura sarà del 60 %).

La prestazione è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità.

Nota: l’indennità non è cumulabile con altre indennità quali quelle per maternità, malattia, infortunio o con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, compresa quindi la NASPI così come con l’assegno di inclusione.

 

Percorsi di formazione e di aggiornamento

I lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

 

Presentazione della domanda

La domanda dell’anno 2023 può essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica tramite il portale alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, selezionando la voce Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo a far data dal 01/01/2024 e fino alla data ultima del 30/03/2024.

 

Fonte: Messaggio INPS n. 4382 del 2023.

 

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Celeste Vivenzi e Marta Vivenzi

Giovedì 21 marzo 2024