Dal 1° gennaio 2024 è operativa l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Gestita dall’INPS, tale indennità è calcolata in base alle giornate lavorative e contribuisce al reddito IRPEF e alla contribuzione figurativa.
Non cumulabile con altre indennità, richiede una domanda telematica all’INPS entro il 30 marzo annuale. Include formazione per i beneficiari per il reinserimento nel mercato del lavoro.
Con il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2024, in via strutturale e permanente, un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato (tale misura, a partire dal 1° gennaio 2024, sostituirà l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).
Nota: l’indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito IRPEF del soggetto percipiente e da diritto alla maturazione della contribuzione figurativa (le giornate indennizzate sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo).
Indennità discontinuità lavoratori dello spettacolo: la gestione delle domande dal 1° gennaio 2024
L’INPS, con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024, ha fornito indicazioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo ex D.Lgs. 175/2023.
L’indennità di discontinuità spetta ai lavoratori dello spettacolo al fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazi