Bonus psicologo: termini di presentazione delle domande

Il bonus psicologo consente di ricevere un contributo per le spese sostenute per sedute di psicoterapia. Proponiamo una guida alla domanda, ricordando che il termine ultimo sarà il 31 maggio 2024.

La domanda per ottenere il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – il cosiddetto c.d. bonus psicologo – può essere presentata (a decorrere dal 18 marzo 2024) fino al 31 maggio 2024.

La domanda, in particolare, può essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato attraverso il portale web oppure mediante il Contact Center Integrato.

 

In cosa consiste il bonus psicologo?

bonus psicologo 2024 domandeIl decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Con il Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024, sono stati definiti:

  • i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo;
  • l’importo massimo erogabile parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

nei limiti delle risorse stanziate per l’anno 2023.

Al riguardo, si ricorda, che con la Circolare n. 34 del 15 febbraio 2024 sono stati indicati le modalità e i termini per la presentazione delle domande ai fini dell’erogazione del beneficio relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2023.

 

Requisiti soggettivi

Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall’articolo 2 del D.I. del 31 maggio 2022, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

  • residenza in Italia;
  • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

 

Professionisti ammessi

Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, unitamente ai dati indicati nell’allegato disciplinare tecnico.

L’elenco è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.

 

Misura del beneficio

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.I. del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

  • con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario;
  • con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 000 euro per ogni beneficiario;
  • con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

 

Termini di presentazione delle domande per il bonus psicologo

A tal proposito, l’INPS rammenta che la domanda per ottenere il contributo può essere presentata (a decorrere dal 18 marzo) fino al 31 maggio 2024.

Per i richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro, la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile direttamente dal cittadino sul sito dell’Istituto www.inps.it, accedendo tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), il servizio dedicato è raggiungibile selezionando “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023.

 

Graduatorie e durata beneficio

Successivamente al 31 maggio 2024, verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il completamento delle attività per la definizione delle graduatorie sarà comunicato con un successivo Messaggio INPS. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie il beneficiario avrà 270 giorni di tempo per usufruire del contributo.

 

Bonus psicologo 2022: stop alle nuove sessioni di psicoterapia

Con il Messaggio n. 1153 del 18 marzo 2024, l’INPS ha comunicato che – in merito al cd. Bonus psicologo per l’anno 2022 – in data 15 settembre 2023 si sono chiuse tutte le operazioni di individuazione dei beneficiari, di attribuzione e utilizzo dei codici univoci per usufruire delle sessioni di psicoterapia, nonché di caricamento dei dati nell’apposita procedura dedicata.

A decorrere dal 16 settembre 2023, alla scadenza dei termini, è stato verificato l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue ed effettuato lo scorrimento delle rispettive graduatorie, ammettendo ulteriori soggetti aventi diritto, nei limiti delle risorse ancora disponibili. I nuovi beneficiari ammessi al contributo hanno potuto visionare:

  • il provvedimento di accoglimento della domanda;
  • l’importo attribuito;
  • il codice univoco assegnato da utilizzare nel termine di 180 giorni successivi per le prenotazioni delle sessioni di psicoterapia.

Ciò detto, alla scadenza dei 180 giorni, ossia dal 26 marzo 2024 non sarà più possibile prenotare nuove sessioni di psicoterapia con la sola eccezione della regione Basilicata, per la quale la possibilità di prenotare le sedute di psicoterapia scadrà il giorno 6 maggio 2024, tenuto conto che lo scorrimento della relativa graduatoria è avvenuto in data successiva a quella degli altri territori.

Si fa altresì presente che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate, compresa la regione Basilicata, deve essere completato dagli psicoterapeuti entro e non oltre il 21 maggio 2024. Pertanto, a partire dal 22 maggio 2024 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio.

 

Fonte: Messaggio INPS n. 1152 del 18 marzo 2024.

 

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Antonella Madia

Sabato 30 marzo 2024