Nel DQ del 19 Febbraio 2024:
1) Riforma della giustizia civile: approvate delle disposizioni integrative e correttive
2) Le modalità di utilizzo dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS pubblicate sulla G.U.
3) Pubblicati, sulla G.U., criteri modalità e procedure per l’attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo
4) Al via la richiesta del bonus per le spese relative a sessioni di psicoterapia nel 2023
5) Non sono ammissibili all’Art bonus i contributi a sostegno dell’attività della fondazione istante
6) Uso della prova digitale dell’origine per i prodotti del Brasile e gestione dei contingenti
7) Riaperti i termini fino al mese di marzo per chi non è riuscito a pagare le rate della rottamazione
8) Al credito d’imposta inesistente utilizzato si applica il termine lungo di otto anni
9) Il regime di IVA differita richiede necessariamente l’annotazione sulla fattura con la della relativa norma
10) INAIL: revisione Tabelle malattie professionali industria e agricoltura
Al via la richiesta del bonus psicologo per le spese relative a sessioni di psicoterapia nel 2023. La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 e fino al 31 maggio 2024.
Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata dall’INPS annualmente con l’apposito messaggio.
I requisiti per accedere al Bonus Psicologo
Peraltro, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.
L’INPS ha fornito le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo per l’anno 2023, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024.
Misura del contributo e ISEE
Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:
- con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Presentazione della domanda
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Bonus psicologo – Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo
Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie viene comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.
L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento viene indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
Il beneficio viene erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite.
Fonte: Circolare INPS n. 34 del 15 febbraio 2024.
Vincenzo D’Andò
Lunedì 19 Febbraio 2024
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