Mancata indicazione dei crediti d’imposta nei modelli dichiarativi: non si perdono i benefici fiscali

di Nicola Forte

Pubblicato il 8 novembre 2023

La mancata iscrizione dei crediti d’imposta in dichiarazione non comporterà la perdita del beneficio. La novità che sarà introdotta grazie alla Riforma Fiscale in via di approvazione potrà essere fatta valere nei contenziosi attualmente in corso?

Lo schema di decreto delegato recante la semplificazione degli adempimenti tributari contiene al suo interno alcune indicazioni che potrebbero in linea di principio essere fatte valere nei contenziosi a tutt’oggi in corso.

Non si tratta, evidentemente, dell’applicazione del principio del favor rei, ma la previsione di cui al decreto delegato, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2024, potrebbe essere utilizzata quale argomentazione per convincere il giudice tributario che, anche per il passato, il medesimo principio sia applicabile in via interpretativa.

 

Mancata indicazione dei crediti d’imposta in dichiarazione senza perdita di benefici

mancata indicazione crediti impostaSi tratta, in particolare, dell’art. 13 dello schema di decreto legislativo la cui rubrica è:

Esclusione dalla decadenza del beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione”.

Il legislatore delegato intende così contribuire alla riduzione del contenzioso per ciò che riguarda quei contribuenti che hanno omesso di indicare nel modello Redditi i crediti d’imposta utilizzati in compensazione.

In molti casi, in passato, gli uffici dell’Agenzia delle entrate hanno disconosciuto la legittimità delle compensazioni, a causa dell’omessa indicazione dei predetti crediti nella dichiarazione dei redditi, chiedendo ai contribuenti di versare i tributi omessi unitamente a sanzioni e interessi.

Le contestazioni in alcuni casi hanno interessato anche le disposizioni che non prevedevano espressamente la decadenza dalla possibilità di utilizzare i crediti nonostante la mancata indicazione degli stessi nei modelli dichiarativi.

In altri casi l’Agenzia delle entrate ha consentito la regolarizzazione della compensazione chiedendo ai contribuenti di presentare una dichiarazione integrativa recante l‘indicazione del credito d’imposta.

Ora, però, una volta che la disposizione sarà entrata definitivamente in vigore, il problema dovrebbe essere superato.

La norma di cui al decreto legislativo così dispone:

“La mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali …, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio”.

La norma, anche se dispone per il futuro, è in grado di dimostrare che la volontà del legislatore è quella di considerare validi ed utilizzabili i crediti d’imposta nonostante la mancata indicazione degli stessi all’interno dei modelli dichiarativi.

 

Le implicazioni della norma sul contenzioso in essere

Il principio potrebbe essere applicato anche per il passato al fine di dimostrare che la violazione dovrebbe essere considerata di tipo formale e quindi precludere agli uffici la contestazione dell’avvenuto utilizzo dei predetti crediti ancorché non indicati nei modelli dichiarativi.

Sarebbe auspicabile che l’affermazione esplicita di tale principio “orientasse” anche i contenziosi ancora oggi in corso.

A tal proposito deve ancora osservarsi come la novella non subordini il riconoscimento della legittimità dell’utilizzo in compensazione dei predetti crediti d’imposta alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

Inoltre, il principio riguarda esclusivamente i crediti d’imposta non spettanti.

In buona sostanza, se il credito d’imposta non indicato trae origine da una frode, la mancata indicazione dello stesso nel modello Redditi non consente al contribuente il legittimo utilizzo in compensazione con altri debiti tributari.

È auspicabile, come detto, che i giudici tributari applichino il medesimo principio non in virtù di una disposizione che a tutt’oggi è ancora mancante, ma in via interpretativa.

Ciò a fortiori se nessuna disposizione prevede espressamente l’ipotesi di decadenza dal beneficio fiscale.

 

NdR: Approfondisci qui il contenzioso sui crediti d'imposta

 

A cura di Nicola Forte

Mercoledì 8 novembre 2023