Esaminiamo le principali novità introdotte dal Decreto Lavoro 2023 in tema di prestazioni occasionali quanto a obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro, limitazioni all’utilizzo in termini di dimensione aziendale e compensi e casi di inutilizzabilità.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3.7.2023 della Legge del 03.07.2023 n. 85 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge del 4 maggio 2023 n. 48 (Decreto lavoro) sono state introdotte alcune novità in materia di lavoro occasionale (le norme sono entrate in vigore dal 5 maggio 2023).
Nota: le novità riguardano le prestazioni occasionali (PrestO) attraverso le quali un soggetto utilizzatore (impresa) acquisisce lavori saltuari di ridotta entità e le prestazioni rese a favore delle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia per i piccoli lavori domestici, di assistenza domiciliare o di insegnamento privato supplementare.
Il Legislatore con il Decreto lavoro ha aumentato il limite dei compensi erogabili ed ha introdotto nuove norme per le aziende che operano nel turismo, nei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento.
Prestazioni occasionali: analisi delle novità a cura del Decreto Lavoro 2023
In estrema sintesi i punti salienti da segnalare di cui alla Legge n. 85-2023sono i seguenti:
1) Aumento del limite annuo complessivo dei compensi
L’articolo 37, comma 1, lettera a) della Legge n. 85/2023, eleva da 10 a 15 mila euro il limite annuo (dal 1° gennaio al 31 dicembre) complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei lavoratori occasionali utilizzati dal medesimo fermo restando gli altri limiti previsti dalla normativa vigente ovvero:
- 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 2.500 euro per prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Nota: in caso di superamento della soglia, da parte di un utili