Cessazione del rapporto e mantenimento della casella e-mail del soggetto: violazione privacy

di Antonella Madia

Pubblicato il 27 marzo 2023

Attenzione alla gestione delle caselle e-mail nominali a seguito di cessazione di un rapporto di lavoro: secondo il Garante privacy, è una violazione del trattamento dei dati personali mantenere in attività una casella di posta intestata a un ex lavoratore o collaboratore, pur se per un tempo limitato.
È altresì una violazione leggere le e-mail ricevute su tale casella e rispondere da quest’ultima per segnalare una diversa casella della medesima azienda.

Il datore di lavoro/committente non può utilizzare l'indirizzo email creato per un dipendente o collaboratore, a seguito della risoluzione del contratto di lavoro medesimo: lo stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali con un'ordinanza-ingiunzione dell'11 gennaio 2023.

In particolare, senza voler entrare in maniera specifica su tutti gli argomenti trattati dall'ordinanza ingiunzione in oggetto, basti segnalare i tratti più importanti, che valgono sia per i rapporti di lavoro dipendente, sia per i rapporti di lavoro parasubordinati.

 

Il caso all'attenzione del garante della privacy: risoluzione contratto di lavoro e mantenimento email dell'ex dipendente

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