È altresì una violazione leggere le e-mail ricevute su tale casella e rispondere da quest’ultima per segnalare una diversa casella della medesima azienda.
Il datore di lavoro/committente non può utilizzare l'indirizzo email creato per un dipendente o collaboratore, a seguito della risoluzione del contratto di lavoro medesimo: lo stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali con un'ordinanza-ingiunzione dell'11 gennaio 2023.
In particolare, senza voler entrare in maniera specifica su tutti gli argomenti trattati dall'ordinanza ingiunzione in oggetto, basti segnalare i tratti più importanti, che valgono sia per i rapporti di lavoro dipendente, sia per i rapporti di lavoro parasubordinati.
Il caso all'attenzione del garante della privacy: risoluzione contratto di lavoro e mantenimento email dell'ex dipendente
È stato portato all'attenzione del Garante per l