La determinazione del valore fiscale di una rendita vitalizia, come pure dell’usufrutto temporaneo, è viziata da irrazionalità; il conteggio pare corretto solo in presenza di un tasso di interesse legale del 5%.
Allo scendere del tasso, si manifestano situazioni del tutto illogiche e insostenibili. E talvolta a tutto vantaggio dei contribuenti, nel caso di donazioni modali.
Riprendiamo un tema già trattato nel nostro precedente articolo con lo stesso titolo del 18 maggio 2021 (in parte poi ripreso anche il 12 gennaio 2022) per constatare come, con l’aumento dal 1° gennaio 2023 del tasso di interesse legale al 5%, le distonie e le irrazionalità riscontrate nella norma sono di fatto momentaneamente superate. Infatti, la applicazione di un tasso di interesse del 5%, pari a quello esistente al momento della formulazione della norma, non dà risultati assurdi riscontrati invece con tassi inferiori; ricordiamo che il tasso legale per il 2021 era stato addirittura determinato nello 0,01%! Cinquecento volte di meno. Per il 2022, dell’1,25%. Il caso che ci interessa è la determinazione del valore fiscale di una rendita vitalizia o dell’usufrutto temporaneo.
I conteggi previsti dalle norme possono avere una logica solo se effettuati sulla base di un tasso di interesse del 5%; al variare del tasso la logica proporzionalmente si perde, per arrivare alla assoluta inapplicabilità delle norme in presenza di tassi molto bassi; il culmine, come abbiamo visto, lo si è raggiunto nel 2021, con un tasso dello 0,01%, il più basso di sempre.
Ma non per questo il tema non deve essere affrontato; anzi, proprio ora che non si producono effetti irrazionali, nei conteggi, si potrebbe pensare ad una soluzione definitiva della situazione.
Riprendiamo parte di quanto già scritto nel nostro precedente articolo.
La rendita
La rendita, prestazione periodica di denaro o di altre cose fungibili, può essere costituita a titolo oneroso oppure gratuito.
Risultano anche situazioni atipiche, con rendita costituita a fronte della cessione di un credito, di un bene mobile, di una azienda: in particolare, si è avuto modo di riscontrare una certa diffusione nel campo della cessione di farmacie contro la costituzione di una rendita.
Come durata la rendita può essere:
- temporanea (e l’eventuale decesso del beneficiario nel durante farà subentrare gli eredi);
- vitalizia (e il decesso ne causa la cessazione);
- perpetua (che però è sempre redimibile).
Analizziamo la questione della determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte indirette.
Ai fini dell’imposta di registro ne tratta l’articolo 46 del TUR.
La base imponibile di una rendita è data dal maggiore tra la somma pagata o il valore dei beni ceduti dal beneficiario e il valore della rendita stessa (comma 1).
E già qui ci si chiede come si possa ipotizzare il caso in cui una rendita superi il valore del bene cui si riferisce; situazione non certamente logica, ma che potrebbe trovare giustificazione nelle modalità di calcolo di cui si vedrà.
A tale valore sarà applicata l’imposta di registro del 3%, se si tratta di una rendita costituita a fronte di un pagamento di un determinato importo, oppure le aliquote relative ai trasferimenti immobiliari (2%, 9% e 15%) nel caso ap