Il socio o collaboratore dello studio non può essere nominato sindaco

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 30 gennaio 2023

E' da ritenersi incompatibile la carico di sindaco per soci e collaboratori dello studio di consulenza della società sottoposta a controllo legale.
Secondo la Corte di Cassazione, parzialità e indipendenza risultano comunque compromesse quando le prestazioni continuative di consulenza, sempre verso la società controllata, sono effettuate da un socio o da un collaboratore di studio.
E ciò indipendentemente dall’incidenza dei compensi percepiti dal professionista dalla sua attività ordinaria rispetto a quelli conseguiti in qualità di sindaco.

I requisiti di indipendenza del sindaco

incompatibilità socio sindacoUno dei presupposti necessari per poter accettare l’incarico da sindaco è quello dell’effettiva indipendenza rispetto alla società oggetto di controllo.

L’ufficio sindacale va svolto, infatti, con obiettività e integrità e nell’assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l’autonomia nei giudizi professionali.

Pertanto, prima di accettare l’incarico, il sindaco identificherà i rischi per l’indipendenza, valutando la loro significatività ed accertando, sulla base di tali elementi, se siano disponibili ed eventualmente applicabili misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre ad un livello accettabile tali rischi.

Laddove l’analisi dovesse evidenziare che il rischio per l’indipendenza sia eccessivo e non siano disponibili o non possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate a ridurlo ad un livello accettabile, il professionista non accetta l’incarico ovvero vi rinuncia.

 

L’interesse personale che pregiudica l'indipendenza

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, previste dall’art. 2399, codice civile [1] sono dirette a garantire l’indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale.

In particolare la lett. c) dell’art. 2399, codice civile identifica uno degli aspetti che possono pregiudicare il requisito dell’imparzialità precisando che:

“…Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio… coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza…”.

E’ il caso in cui, per esempio, la compromissione dell’indipendenza del sindaco deriva da rischi derivanti dall’interesse personale tali da compromettere la cosiddetta <indipendenza finanziaria>.

Ciò si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società oggetto di controllo o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa.

 

La norma di comportamento CNDCEC:  l'indipendenza finanziaria

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