Molestie e violenza sul luogo di lavoro: nuove regole con la convenzione OIL

Si rafforza la tutela nei confronti dei lavoratori vittime di violenza o di molestie sul luogo di lavoro, sia che queste ultime avvengano in relazione al proprio genere o sesso, sia che queste vadano al di là della questione di genere, vale a dire quelle che comunque inducano un soggetto a percepire paura o pericolo a causa di queste.
È infatti stata ratificata dall’Italia la Convenzione OIL che mira a contrastare le violenze e le molestie sul luogo di lavoro. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Contrasto a violenza e molestie sui luoghi di lavoro

molestie violenza luogo lavoroIl Ministero degli Esteri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2022 l’avviso della ratifica, e quindi dell’entrata in vigore, a partire dal 29 ottobre 2022 della Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 190/2019, che si occupa della lotta alla violenza e molestie sul luogo di lavoro.

Tale Convenzione ha l’obiettivo di prevenire e contrastare violenza e molestie sul luogo di lavoro, e per tale ragione va inizialmente a definire cosa si intende per violenza e molestie, ossia un insieme di pratiche e comportamenti inaccettabili, oppure anche la minaccia di porli in essere.

Tali comportamenti possono avvenire in un unico momento, oppure possono essere ripetuti, comportando di conseguenza un danno fisico, psicologico, sessuale o anche economico nei confronti di un altro soggetto.

All’interno dell’insieme delle molestie e della violenza sui luoghi di lavoro rientrano anche tutti gli atteggiamenti di genere, ossia quando tali comportamenti avvengono in ragione del proprio sesso o genere, oppure vanno a indirizzarsi in maniera specifica nei confronti di una particolare categoria dei soggetti.

 

Chi sarà soggetto al rispetto della convenzione OIL

La Convenzione si applica nei confronti di tutti i lavoratori e i soggetti che operano all’interno del mondo del lavoro, nei confronti dei datori di lavoro o di coloro che esercitano autorità e responsabilità facendo le veci di quest’ultimo, ed è estesa sia nel lavoro pubblico che nel lavoro privato.

Secondo la Convenzione OIL, la violenza o molestia afferente al mondo del lavoro può anche non essere posta in essere sul luogo di lavoro, ma può avere a che fare sempre con il lavoro: ad esempio tale Convenzione si applica anche qualora le molestie siano perpetrate durante gli spostamenti di lavoro, la formazione e altre attività connesse con il medesimo, sul luogo di lavoro, ma anche durante il tragitto verso il lavoro e per tornare a casa.

 

I risvolti pratici

Cosa comporta l’applicazione di tale Convenzione in Italia? Gli Stati Membri – compresa l’Italia – ai sensi dell’articolo 4, sono tenuti a rispettare e a promuovere il diritto ad un mondo del lavoro libero da violenza e molestie di qualsivoglia genere.

In particolare, gli Stati Membri devono adottare un approccio inclusivo integrato e incentrato sulla prospettiva di genere, cercando di prevenire ed eliminare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, vietando violenza e molestie ai sensi di legge, garantendo politiche che tendano ad eliminare la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro, sensibilizzando e rafforzando le tecniche di monitoraggio dei casi di violenza avvenuti sul lavoro o in occasione di questo.

Più in dettaglio, ciascuno Stato Membro dovrà adottare misure per prevenire violenze e molestie nel mondo del lavoro, riconoscendo apposite autorità pubbliche alle quali i lavoratori possono rivolgersi e identificando quali sono i lavoratori più esposti alla violenza e alle molestie sul luogo di lavoro con azioni di monitoraggio.

 

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A cura di Antonella Madia

Sabato 3 dicembre 2022