Con il presente contributo ci si sofferma sulla gestione pratica del lavoro supplementare nel contratto di lavoro part-time, la cui normativa è stata abrogata a far data dal 25 giugno 2015.
La nuova disciplina del lavoro supplementare
L’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015 ha modificato la normativa in materia di lavoro supplementare nel rapporto di lavoro parziale stabilendo che:
- il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro, prestazioni supplementari nel rispetto di quanto dettato dal contratto collettivo di riferimento;
Nota: non vi è più la distinzione prevista dal Decreto Legislativo 276-2003 tra contratti a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto e pertanto il lavoro supplementare è ammesso per tutte le forme.
Resta invece la possibilità per la contrattazione collettiva di fissare il numero massimo delle ore di lavoro che possono essere effettuate e la relativa maggiorazione economica spettante.
A mero titolo indicativo si ricorda che il Ministero del lavoro (circolare n. 9/2004) aveva comunque avuto modo di precisare che il ricorso al lavoro supplementare fosse consentito, non solo nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, ma anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volte che la prestazione pattuita fosse inferiore all’orario normale settimanale e che molteplici contratti, anche con la normativa di cui al Decreto Legislativo n.276-2003, avevano previsto e regolamentato il lavoro supplementare anche per la tipologia verticale o misto.
- nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non regoli il lavoro supplementare, è facoltà del datore di lavoro chiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superior