Bonus lavoratori fragili: scadenza domande al 30 novembre 2022

In data 30 novembre 2022 scade il termine per presentare in via telematica all’Inps le domande di accesso al Bonus 1.000 euro lavoratori fragili destinato ai dipendenti privati che nell’anno 2021 hanno fruito della tutela prevista per i soggetti cosiddetti “soggetti fragili” e che hanno presentato uno o più certificati di malattia nel periodo 2021.
Lo scopo del presente contributo è quello di fare il punto della normativa in materia onde poter gestire le domande in scadenza.

bonus lavoratori fragiliL’INPS, con la circolare del 5 agosto 2022, ha fornito importanti chiarimenti in tema di Bonus per lavoratori fragili mentre, quanto alle istruzioni relative all’invio delle domande, se ne è occupata in un messaggio dell’8 agosto 2022.

Nota: l’articolo 1, comma 969, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha disposto che:

“Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante l’anno 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022”

 

Bonus Lavoratori fragili: esame della normativa e gestione delle domande

Con la circolare INPS n. 96 del 5 agosto 2022 l’Istituto di Previdenza interviene sul bonus spettante ai lavoratori fragili del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che siano stati destinatari durante l’anno 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.

Nota: l’indennità si riconosce, previa domanda, da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre 2022.

 

Con la Circolare in oggetto l’Inps ha comunicato le istruzioni operative per la presentazione della domanda focalizzando l’attenzione sui seguenti punti:

 

Lavoratori destinatari del bonus

Trattasi delle seguenti categorie di lavoratori:

  1. operai del settore industria;
  2. operai e impiegati del settore terziario e servizi;
  3. lavoratori dell’agricoltura;
  4. lavoratori dello spettacolo;
  5. i lavoratori marittimi (lavoratori a tempo indeterminato; a tempo determinato non agricoli; a tempo determinato agricoli; lavoratori dello spettacolo a tempo determinato e indeterminato; arittimi).
     
    Nota: i destinatari sono i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l’INPS, che hanno percepito nel corso dell’anno 2021 la tutela di cui all’articolo 26, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 (lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori con disabilità gravi debitamente certificate).
     

Lavoratori esclusi dal bonus

Il bonus ai lavoratori fragili non spetta ai collaboratori familiari (colf e badanti), agli impiegati dell’industria, ai quadri (industria e artigianato), ai dirigenti, ai portieri, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.

 

Requisiti per poter beneficare del bonus

Il richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti:

  1. essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
     
  2. avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
     
  3. avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
     
  4. non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.

 

Come si calcola il periodo indennizzabile

Il calcolo deve essere effettuato con le seguenti modalità:

  1. agli operai del settore industria, agli operai e impiegati del settore terziario e servizi e agli operai del settore agricolo con contratto a tempo indeterminato, l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare;
     
  2. agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni, pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
     
  3. ai lavoratori dell’agricoltura con contratto a tempo determinato, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio dell’evento di malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli (ad eccezione dei casi di raggiungiomento del requisito nell’anno dell’evento), fino a un massimo di 180 giorni effettivi nell’anno solare;
     
  4. ai lavoratori dello spettacolo l’indennità è subordinata, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, al requisito di 40 contributi giornalieri accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso (cfr. la circolare n. 132/2021).
    Il numero delle giornate indennizzabili per i lavoratori a tempo indeterminato è pari a un massimo di 180; per i lavoratori a tempo determinato, il suddetto limite è pari al numero delle giornate di attività lavorativa svolte negli ultimi 12 mesi precedenti l’evento, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
     
  5. ai lavoratori marittimi le indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare spettano per un massimo di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo; l’indennità per inabilità temporanea da malattia alla specifica categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Nota: ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile di malattia, calcolato sulla base della normativa vigente per ogni tipologia di lavoratore, si considerano sia le giornate di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, sia quelle certificate per altre tipologie di evento morboso

 

La domanda telematica per il bonus

Come stabilito dal messaggio Inps n. 3106 dell’8 agosto 2022 il bonus viene erogato dall’Istituto di Previdenza previa domanda, con l’autocertificazione del possesso dei requisiti, da presentare entro e non oltre il 30 novembre 2022, in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  1. portale web dell’Istituto, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”“Servizi” “Bonus lavoratori fragili – Indennità una tantum”;
  2. contact center integrato;
  3. tramite gli Istituti di Patronato.

Nota: in sede di presentazione della domanda il richiedente dovrà fornire i “Dati anagrafici”, “Residenza”, “Contatti personali” (è possibile indicare un domicilio diverso dalla residenza per le comunicazioni della Struttura territoriale INPS competente).

Nella sezione “Dichiarazioni” il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per richiedere la prestazione, le informazioni relative alla posizione lavorativa prevalente nel 2021.

Il pagamento del bonus si effettuerà tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente che deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Si ricorda che è possibile annullare una domanda già inviata entro e non oltre il 30 Novembre 2022 e solo dopo l’annullamento sarà possibile inserire una nuova domanda.

Si rammenta infine che l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non dà diritto alla contribuzione figurativa.

 

Fonti:

Circolare INPS n. 96 del 5 agosto 2022;

Messaggio INPS n. 3106 dell’8 agosto 2022.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Martedì 29 novembre 2022