Sanzioni alla Russia: la Commissione UE amplia il divieto di triangolazioni

La Commissione UE, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito internet, ha confermato la sussistenza di un divieto generale di aggiramento delle sanzioni disposte verso la Russia tramite il trasporto delle merci in Stati non allineati.
Tale misura è stata oggetto di ulteriori precisazioni anche con riferimento alle rivendite intra-UE del petrolio russo e alle triangolazioni c.d. complesse, contraddistinte da lavorazioni sostanziali nel Paese terzo a partire dalle materie prime russe, per l’import di oro e beni siderurgici russi.

Le sanzioni UE alla Russia

sanzioni russia divieto triangolazioniL’invasione dell’Ucraina ha comportato l’adozione di una serie di regolamenti UE mirati a limitare gli scambi commerciali con la Russia, impedendo l’export e l’import per particolari tipi di tecnologie, ritenute strategiche per l’economia e l’industria militare russa.

Tramite otto diversi pacchetti di sanzioni sono state vietate le esportazioni relative ai prodotti utilizzabili sia a fini civili che militari (c.d. “beni dual use” e “quasi dual use”), nonché dei beni che interessano il settore dell’energia e dei trasporti, le merci di lusso e quelle in grado di contribuire alla crescita industriale russa.

Anche le importazioni in UE sono state colpite dai divieti commerciali verso la Russia.

Le misure restrittive riguardano l’import dei beni siderurgici ed energetici, tra cui carbone e petrolio, nonché delle merci maggiormente esportate dalla Russia, per esempio, il caviale, i liquori, pneumatici e, da ultimo, l’oro proveniente dalla Russia.

Sia i divieti relativi all’import che le misure volte a limitare l’export verso la Russia, prevedono delle specifiche norme antielusive, vietando sia le operazioni direttamente effettuate con la Federazione russa che quelle indirette, in cui i prodotti transitano in Paesi terzi non allineati, come per esempio la Turchia, il Kazakistan o la Serbia, al fine di eludere i controlli doganali alle frontiere UE, per una successiva conclusione dell’operazione nei territori vietati.

Al fine di evitare ogni possibile elusione, le misure restrittive alle esportazioni vietano, in particolare, ogni vendita di prodotti destinati ad essere utilizzati in Russia, anche se l’accordo fa formalmente riferimento a soggetti non russi.

Allo stesso modo, per le restrizioni all’import nei divieti è chiaramente ribadito che non sono solamente le importazioni provenienti dalla Russia a essere vietate: anche le operazioni con imprese stabilite in Paesi terzi, relative a beni di origine russa sono incluse nell’ambito di applicazione delle misure restrittive.

 

Le triangolazioni speciali

Con riferimento alle triangolazioni elusive, riguardo il petrolio, l’oro e i beni siderurgici di origine russa, sono previste misure di maggiore dettaglio.

Per quanto concerne il blocco all’import del petrolio, in particolare, a causa delle numerose deroghe disposte verso alcuni Paesi UE, come Ungheria, Repubblica ceca, Bulgaria e Croazia, che possono continuare a importare i prodotti russi, la Commissione UE ha, invero, preso espressamente in considerazione anche le triangolazioni intra-UE.

È, pertanto, espressamente vietato che i prodotti importati fruendo delle esenzioni specificamente disposte, siano successivamente ceduti in altri Paesi dell’Unione europea, aggirando le sanzioni previste.

Con riferimento, al blocco dell’import dell’oro russo e dei prodotti siderurgici, invece, l’art. 3 sexdecies, comma 2 del Reg. UE 833/2014 e l’art. 3 octies del medesimo regolamento prevedono che non siano solamente i prodotti russi ad essere inclusi nelle misure restrittive, ma anche l’acquisto di tutte le merci lavorate in Stati terzi, ottenute a partire da materiali vietati originari dalla Russia.

Tale disposizione, pertanto, vieta anche l’importazione dei gioielli e dei beni di oreficeria e dei beni in acciaio o metallo, provenienti da Paesi terzi, da materie prime russe.

Di conseguenza, è importante che le merci importate non siano ottenute tramite l’incorporazione dei prodotti vietati provenienti dalla Russia.

In forza di tale norma antiabuso, l’origine doganale non preferenziale dei beni in un Paese diverso dalla Russia non vale a escludere che le importazioni non siano incluse nelle sanzioni alla Russia, giacché il bene potrebbe comunque essere costituito da materie prime oggetto di restrizioni.

La Commissione UE comprende, quindi, nel campo delle sanzioni anche le c.d. “triangolazioni complesse”, contraddistinte dalla presenza di  lavorazioni sostanziali sui prodotti, effettuate presso i territori in cui i beni vietati sono transitati, nell’ottica di alterare fittiziamente l’origine doganale non preferenziale delle merci.

 

I soggetti obbligati al rispetto delle sanzioni

A livello operativo, occorre  precisare l’ambito applicativo soggettivo delle sanzioni UE.

Al riguardo, l’art. 13 del Reg. UE 833/2014 afferma chiaramente l’assenza di ogni extraterritorialità delle misure restrittive.

In particolare, tale norma riconosce che le sanzioni si applicano esclusivamente all’interno del territorio unionale o per il comportamento tenuto da parte di un cittadino di uno Stato membro, di una persona giuridica costituita in uno Stato membro.

Allo stesso modo, sono obbligati al rispetto delle sanzioni anche le imprese estere, limitatamente alle attività esercitate all’interno dell’Unione.

Non sono soggetti vincolati dalle restrizioni UE, tuttavia, le società, controllate da imprese europee, validamente costituite in osservanza alla normativa dello Stato terzo senza che esercitino attività in Unione europea.

Le sanzioni alla Russia non possono, pertanto, essere applicate verso soggetti al di fuori della giurisdizione UE.

Come stabilisce la Commissione UE, nel caso in cui la Società estera effettui operazioni comprese nelle misure restrittive UE su espressa indicazione della capogruppo stabilita in un Paese membro, in assenza di valutazioni autonome, potrebbe, tuttavia essere in ogni caso contestata una violazione delle sanzioni, essendo in tale ipotesi sussistente una vendita o un acquisto indiretto da parte del soggetto unionale.

 

Cosa fare?

Occorre rilevare come un’esportazione, una vendita o il trasferimento, anche a tramite il passaggio tramite Stati terzi non allineati, di beni inclusi nel Regolamento UE 833/2014, in violazione delle restrizioni previste rappresenti un comportamento penalmente sanzionato, ai sensi dell’art. 20, d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 221, in virtù del quale è prevista una pena detentiva dai due ai sei anni e la confisca, anche per equivalente, dei prodotti esportati

Per evitare ogni possibile violazione è, pertanto, consigliabile che le imprese attive nel commercio internazionale operino con i propri partner extra-UE con la massima diligenza, disponendo delle necessarie cautele contrattuali, nell’ottica di accertarsi che i prodotti non siano esportati o importati in elusione delle sanzioni.

Sotto tale profilo, assume importanza centrale la corretta classifica doganale dei beni, una tematica molto spesso poco approfondita dagli esportatori ma di grande rilevanza ai fini delle sanzioni commerciali verso la Russia.

Allo stesso modo, è consigliabile verificare approfonditamente gli aspetti dual-use e quasi dual-use relativamente ai prodotti esportati.

Con riferimento alle triangolazioni, nel caso in cui ci si rapporti  contrattualmente con soggetti non russi, sono particolarmente significativi gli “end user statement”, delle esplicite attestazioni con le quali le controparti extra-UE confermano, con piena assunzione di responsabilità, che le merci vendute non saranno successivamente esportate in ulteriori Stati terzi violando le sanzioni.

Per quanto concerne le operazioni in import, invece, necessita di essere prestata particolare attenzione alla documentazione comprovante l’origine doganale dei prodotti, verificando, per i beni di oreficeria, anche la provenienza delle materie prime.

 

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A cura di Stefano Comisi

Martedì 11 ottobre 2022

 

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