Editoria: credito d'imposta per servizi digitali. Domande fino al 20 novembre 2022

Fino al 20 novembre 2022 le imprese editrici di quotidiani e periodici possono presentare domanda per accedere al credito d’imposta per servizi digitali. Facciamo il punto sui destinatari del beneficio e sulle modalità di richiesta.

Credito d’imposta servizi digitali per l’editoria

Imprese beneficiarie

credito imposta servizi digitali editoriaSono beneficiarie del tax credit editoria digitale:

  • le imprese editrici di quotidiani e periodici con sede legale in uno Stato UE o nello Spazio economico europeo;
     
  • che hanno residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’attività commerciale agevolata con codici ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
     
  • iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC);
     
  • che hanno almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.

 

Presentazione istanza

Per l’anno 2022 le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria fino al 21 novembre dell’anno cui si riferisce il credito d’imposta.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.

 

Calcolo del credito d’imposta

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell’anno precedente a quello cui si riferisce il credito d’imposta, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
     
  • information technology di gestione della connettività.

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al Dlgs 15 maggio 2017, n. 70.

 

Riconoscimento del credito d’imposta

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito d’imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il credito d’imposta.

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Fonti:

 

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A cura di Cinzia De Stefanis

27 ottobre 2022

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