Fino al 20 novembre 2022 le imprese editrici di quotidiani e periodici possono presentare domanda per accedere al credito d’imposta per servizi digitali. Facciamo il punto sui destinatari del beneficio e sulle modalità di richiesta.
Credito d’imposta servizi digitali per l’editoria
Imprese beneficiarie
Sono beneficiarie del tax credit editoria digitale:
- le imprese editrici di quotidiani e periodici con sede legale in uno Stato UE o nello Spazio economico europeo;
- che hanno residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’attività commerciale agevolata con codici ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC);
- che hanno almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.
Presentazione istanza
Per l’anno 2022 le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria fino al 21 novembre dell’anno cui si riferisce il credito d’imposta.
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.
Calcolo del credito d’imposta
Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell’anno precedente a quello cui si riferisce il credito d’imposta, per i seguenti servizi digitali:
- acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
- information technology di gestione della connettività.
Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al Dlgs 15 maggio 2017, n. 70.
Riconoscimento del credito d’imposta
L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito d’imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il credito d’imposta.
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Fonti:
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A cura di Cinzia De Stefanis
27 ottobre 2022