La Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta, oppure, entro lo stesso termine, può essere inviata un’altra Comunicazione che sostituisce interamente quella già trasmessa.
Qualora sia già trascorso il citato termine e, quindi, non sia più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva di quella errata, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore mediante l’apposita funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”.
Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata.
L’Agenzia delle entrate ha fornito importanti indicazioni operative per risolvere alcune tipologie di errore e per gestire i casi in cui la Comunicazione per lo sconto o la cessione dei bonus edili non sia stata correttamente trasmessa entro i termini previsti.
In particolare sono previste le seguenti nuove modalità di rettifica o annullamento dei dati comunicati e risultanti nell’apposita Piattaforma:
- invio di segnalazioni o istanze “libere” tramite PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;
- invio del modello “Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti” da inviare al predetto indirizzo PEC.
Argomenti trattati:
- Opzione per la cessione/sconto in fattura: le procedure previste
- Correzione di errori formali
- Procedura introdotta dalla Circolare 33/E/2022
- Stato avanzamento lavori
- Importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante
- Correzione di errori sostanziali
- Remissione in bonis tramite invio comunicazione per lo sconto o cessione di bonu edili oltre il termine
- Versamento modello F24 Elide per remissione in bonis
Opzione per la cessione o sconto in fattura: procedure previste e modello di comunicazione
Come noto l’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate tramite l’apposito modello (Comunicazione) approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo le procedure ordinarie la correzione è ammessa nel seguente modo.
Comunicazione |
Procedura |
Annullata |
Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio |
Sostituita |
Con una nuova Comunicazione se il nuovo invio è effettuato entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio |
Integrata |
Con una nuova Comunicazione inviata successivamente al quinto giorno del mese successivo a quello di invio della prima Comunicazione. In tal caso, infatti, quanto indicato nella seconda (o successiva) Comunicazione si aggiunge a quanto registrato dalla Piattaforma a seguito della prima Comunicazione trasmessa |
In seguito di tali procedure, nella Piattaforma sono resi visibili i soli importi emendati, correttamente indicati con l’ultima Comunicazione per lo sconto o la cessione dei bonus edili inviata (nel caso di annullamento, gli importi vengono azzerati).
Una comunicazione che intende essere sostitutiva, ma per la quale non sia barrata l’apposita casella (con indicazione del protocollo del precedente invio), si configura come una ulteriore cessione (che implicherà un errore sostanziale).
AttenzioneSe risulta decorso il 5° giorno del mese successivo al primo invio non è più possibile trasmettere la annullare o trasmettere la Comunicazione “sostitutiva” ma, rimane possibile accordarsi col cessionario/fornitore per il rifiuto della cessione, tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma. Il rifiuto, infatti, rimuove di fatto gli effetti della Comu |