In caso di IVA non versata l’erario non può rivalersi sull’acquirente

Analizziamo un caso purtroppo frequente: i rischi per il soggetto che detrae l’IVA non versata dal cedente – prestatore
La rigidità dell’interpretazione del fisco italiano sembra scontrarsi col principio della neutralità dell’IVA.

iva non versataIl caso di IVA non versata di cui ci vogliamo occupare oggi non è affatto infrequente: il fornitore A effettua una operazione rilevante IVA (cessione di beni o prestazione di servizi) verso il cliente B. Il fornitore A non versa l’imposta, mentre il cliente B la detrae.

La domanda che ci si è posta è se l’Agenzia delle Entrate può riscuotere l’Iva solo dal fornitore A (mediante gli ordinari strumenti di accertamento) o se può rivolgersi anche al cliente B, negandogli il diritto alla detrazione o al rimborso.

 

Iva non versata: i rischi per il soggetto passivo

La prassi (almeno quella italiana) prevede che il diritto di un soggetto passivo alla detrazione dell’IVA a monte viene negato quando tale soggetto, al momento dell’acquisto del bene immobile, sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il cedente, a causa della propria insolvenza, non avrebbe versato (o non sarebbe stato in grado di versare) l’IVA a valle.

Sul tema, è intervenuto nei giorni scorsi l’Avvocato generale della Corte Ue (nell’ambito della causa C-227/21), affermando ciò che non poteva mai essere messo in discussione, a meno che non si volessero stravolgere i principi-base dell’imposta stessa.

Nel caso in specie, era stato negato il rimborso dell’IVA a seguito del trasferimento di un immobile avvenuto nell’ambito di un’asta giudiziaria, dopo vari tentativi di vendita andati deserti, a favore del creditore che aveva iniziato l’esecuzione coattiva e che lo aveva acquistato a seguito di un contratto di cessione del credito dalla banca mutuataria e creditrice ipotecaria.

All’atto del trasferimento dell’immobile, l’acquirente detraeva l’IVA e successivamente ne chiedeva il rimborso.

La tesi dell’Ufficio si basava sul fatto che l’acquirente dell’immobile aveva in precedenza dichiarato di conoscere lo stato di insolvenza del proprietario sul quale era stata iscritta l’ipoteca, sicché riteneva legittimo il diniego del rimborso sulla base del presupposto che egli avrebbe dovuto sapere che il proprietario dell’immobile non avrebbe versato l’IVA per tale operazione, argomentando da questa situazione il dolo da parte dell’acquirente.

 

Il meccanismo di neutralità dell’IVA

Ma l’idea dell’ente accertatore viene completamente destituita di fondamento dall’Avvocatura.

Il meccanismo dell’IVA infatti è improntato al principio di neutralità, ed esso quindi va applicato anche nel caso in cui la difficoltà nel pagamento riguardi il “prestatore”, come in questo caso, poiché…

“la detrazione dell’imposta assolta a monte dal destinatario viene in linea di principio mantenuta anche quando il prestatore non utilizza l’importo percepito per pagare il suo debito di IVA e l’erario, per mancanza di risorse, non riesce a far valere il suo credito”.

Nella fattispecie in esame, mancando l’evasione, non è nemmeno possibile negare la detrazione dell’IVA versata a monte, in base all’art. 273 della direttiva 2006/112/Ce che permette di adottare le misure necessarie per garantire l’esatta riscossione dell’IVA, e…

…“L’imposta dovuta dal prestatore deve essere riscossa da quest’ultimo, se, come nella specie, non si tratta di un caso di inversione contabile.

Pertanto, neanche il diniego della detrazione al destinatario assicura l’esatta riscossione dell’IVA”.

Al di fuori dei casi di reverse charge, dunque, l’ente impositore non può negare la detrazione al cliente, non riuscendo a rivalersi sul reale debitore di imposta, che è il fornitore.

Corollario a tale principio quello già sancito in precedenza, in base al quale il principio di neutralità fiscale osta al diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto; si vedano, al riguardo, gli artt. 179, par. 1-180 e 273, Direttiva del Consiglio, 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE.

Infine, caso ben diverso (e quindi è legittimo il diniego della detrazione) quando, sulla base delle circostanze di fatto e degli elementi forniti dall’aspirante, mancano i dati necessari per identificare il vero fornitore e le prove per verificare che lo stesso aveva la qualità di soggetto passivo.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza Causa C 154/2020 del 9/12/2020.

 

NDR. Sui rischi dell’indetraibilità vedi anche: Detrazione IVA o rimborso del credito da eccedenza detraibile in caso di operazioni simulate o oggettivamente inesistenti 

 

A cura di Danilo Sciuto

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