La condotta del lavoratore dipendente consistente nella sottrazione di documentazione di proprietà del datore di lavoro può integrare la fattispecie della appropriazione del know how aziendale, che legittima il licenziamento del lavoratore, anche nell’ipotesi in cui la divulgazione non avvenga.
Il dovere di fedeltà del lavoratore nei confronti del datore di lavoro
Tra i vari obblighi che un lavoratore dipendente deve osservare nei confronti del suo datore di lavoro assume notevole rilevanza quello di fedeltà, sancito dall’art. 2105 del codice civile.
Si tratta di un obbligo in senso stretto, ossia non collegato tanto a una positiva modalità di fare, quanto piuttosto a un divieto di fare, a una condotta negativa del lavoratore, imposta a garanzia di specifici valori aziendali primo fra tutti la capacità competitiva.
La norma civilistica stabilisce espressamente il divieto per il prestatore di lavoro di «trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio».
In tal modo il legislatore ha inteso tutelare l’interesse economico dell’impresa, e in particolare alla sua posizione di mercato.
Il rapporto fiduciario tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro è quindi un elemento centrale del funzionamento economico dell’impresa.
Tale obbligo, che scatta automaticamente con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, senza che si renda necessaria alcuna pattuizione individuale in merito, si estrinseca nei seguenti divieti ed obblighi:
Divieto di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro
Consiste essenzialmente nel divieto per il lavoratore di compiere attività in proprio o a favore di terzi (sia durante sia fuori l’orario del lavoro) idonee ad entrare in conflitto con gli interessi economici del datore di lavoro;
Obbligo di segretezza
Va cons