Il caso dell’IVA erroneamente applicata in fattura ha suscitato un diffuso contenzioso e recenti interventi del giudice di legittimità conformi al diritto unionale o alla giurisprudenza eurounitaria e in contrasto allo ius superveniens con portata retroattiva.
IVA erroneamente addebitata: regime vigente
Il vigente art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così recita:
«Chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta.
In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
Ciò premesso, de iure condito, il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell’Iva erroneamente corrisposta in riferimento a un’operazione non imponibile o esente e, pertanto, se detrae l’imposta addebitagli per errore in fattura, è punito con una sanzione proporzionale pari al 90% dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta, previo recupero dell’Iva indebitamente detratta.
Il diritto allo scomputo spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l’applicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.
Le sanzioni previste
Occorre distinguere, quindi, due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni: una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10mila euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione[1]; una sanzione pari al 90% dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l’imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.
Quindi, se il cessionario/committente paga al cedente/prestatore – e, di conseguenza, detrae – l’Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere irrogata la sanzione proporzionale pari al 90% dell’ammontare della detrazione illegittimamente compiuta, previo recupero dell’Iva indebitamente detratta.[2]
Nelle ipotesi di operazioni imponibili, l’applicazione dell’IVA in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta comporta l’irrogazione della sanzione fissa (compresa tra euro 250 ed euro 10.000) e il cessionario/committente conserva il diritto alla detrazione dell’IVA.[3]
Con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 935, legge 205/2017), alla previsione secondo cui all’illegittima detrazione Iva consegue una sanzione pari al 90% dell’imposta detratta, è stata aggiunta l’ulteriore previsione secondo cui “in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione”, il cessionario/committente è punito con una sanzione non più proporzionale all’imposta, ma “formale”, compresa fra 250 e 10mila euro.
La modifica apportata dall’articolo 1 comma 935 della Legge n.205/2017 (all’articolo 6 comma 6 del Decreto Legislativo n. 471/1997), nel caso in cui sia applicata una imposta superiore a quella dovuta, lascia al cessionario o al committente il diritto di detrarre l’IVA erroneamente applicata, ma lo punisce con una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro.
In caso di IVA erroneamente addebitata per operazioni non imponibili, si esclude il diritto alla detrazione dell’imposta.
In caso di IVA erroneamente addebi