Quali annualità decadono il 31/12/2021?

Una norma sfuggita a tanti permette di ridurre i termini di decadenza dell’azione accertatrice da parte di Agenzia delle entrate.

Nell’approssimarsi della fine dell’anno, una frequente domanda che viene posta ai commercialisti è: qual è l’anno fiscale che al 31/12 prossimo “andrà in prescrizione” (rectius, decadrà)?

La legislazione emergenziale, unita a quella a regime che ha previsto il dilatarsi dei termini, rendono l’approfondimento circa le annualità che decadono più complesso che negli anni scorsi, sicchè si ritiene utile fare il punto.

Vediamole entrambe.

 

Legislazione emergenziale di decadenza

L’articolo 157 del D.L. 34/2020 (legislazione emergenziale) ha previsto che gli atti (siano essi di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione) la cui emissione è in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 vanno necessariamente emessi entro il 31 dicembre 2020 ma poi possono essere notificati ai contribuenti entro il 28 febbraio 2022. Facendo un esempio, l’anno 2015 (Unico16 presentato e non omesso) doveva essere emesso entro fine 2020, ma può ancora essere notificato sino al 28 febbraio 2022.

Inoltre l’art. 67, comma 1, del DL 18/2020 sospende per 85 giorni tutte le annualità d’imposta i cui termini sono in decorrenza nel periodo 8/3/2020-31/5/2020.

 

Legislazione ordinaria

La legge ordinaria è invece la finanziaria 2016 che ha stabilito che, a partire dal periodo d’imposta 2016, l’avviso di accertamento va notificato:

– entro il 31/12 del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

– entro il 31/12 del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In mancanza di questa ultima modifica, quindi, il potere di rettificare l’esercizio 2016 (parliamo di dichiarazione presentata e non omessa) sarebbe decaduto il 31/12/2021, mentre invece la decadenza si verificherà il 31/12/2022. Per inciso, l’esercizio 2016 in caso di dichiarazione regolarmente presentata, potrà essere accertato entro il 28/2/2022, per effetto dell’applicazione dell’art. 157 su citato.

Cosa “scade” invece, il 31/12/2021? Nulla! Gli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2015 – se dichiarazione presentata – “scadono” il 28/2/2022. Se la dichiarazione anno imposta 2015 è stata omessa la scadenza sarebbe quella del 31/12/2021 ma a seguito del già citato art. 67 DL 18/2020 (+85 giorni) il termine va al 26/3/2022. 

 

Decadenza in caso di tracciabilità dei pagamenti per chi emette fatture elettroniche

Nell’ambito delle disposizioni relative ai termini di decadenza (anche se – si badi bene – soltanto in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo), non dobbiamo dimenticare l’art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 127/2015 che afferma che essi sono ridotti di due anni per i soggetti che emettono fatture elettroniche e che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati, se di importo superiore a 500 euro (quindi esiste una deroga per piccoli importi, che potranno essere regolati in contanti).

E’ indubbia la convenienza ad eliminare l’uso del contante, e non solo per la possibilità di fruire di questa norma agevolativa in tema di termini per i controlli, ma anche per una più trasparente amministrazione nei confronti dei soci, di terzi o altri amministratori (i quali sanno che non essendoci movimenti di contanti possono sempre verificare tutto), che evita dissidi o dubbi circa strani movimenti di contanti.

E’ importante sottolineare come per avvalersi di questa norma (e quindi per beneficiare della riduzione biennale dei termini) i contribuenti hanno l’obbligo di comunicare, per ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti barrando una casella che da anni è appostata al rigo RS269 del modello dichiarativo dei redditi delle società di capitali e rigo RS 136 per le società di carattere personale e ditte individuali.

Esemplificando, se una impresa (individuale o collettiva) nell’anno d’imposta 2019 ha rispettato la tracciabilità di incassi e pagamenti superiori a 500 euro, ed ha flaggato la casella nel modulo della dichiarazione annuale e IVA, il relativo reddito (si ribadisce, solo quello di impresa e lavoro autonomo) potrà essere oggetto di controllo non già negli ordinari termini di cinque anni (quindi entro il 31/12/2025), ma entro il termine di tre (due anni in meno), ossia entro il 31/12/2023.

Analogo discorso vale per i soggetti che hanno conseguito un punteggio ISA superiore a 8: anche per loro si ha la riduzione dei termini di accertamento, ma solo per un anno. Ad esempio un soggetto che ha riportato 8,2 nel modello ISA relativo a Redditi19, potrà beneficiare – senza alcuna opzione, prevista invece come detto per l’altra norma agevolativa – della decadenza dei termini di accertamento per l’anno 2018 il 31/12/2023 e non il 31/12/2024.

Ne avevamo già parlato tempo fa:  Come diminuire i termini di decadenza dell’azione del Fisco

 

Forfettari, fattura elettronica e decadenza

Fino a tutto il 2021 i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di emettere fatture elettroniche. La legislazione però sta cambiando: alla luce del successo ottenuto dall’Agenzia delle entrate nella lotta contro l’evasione grazie all’introduzione dell’obbligo lo Stato Italiano ha chiesto all’Unione Europea di poter imporre l’emissione della fattura elettronica anche ai contribuenti forfettari (e minimi). L’UE ha già autorizzato. Ora si tratta di attendere i tempi necessari per la pubblicazione delle nuove norme ma la fattura elettronica per i forfettari è orami questione solo di (poco!) tempo.  

Si veda per altri approfondimenti: Fattura elettronica ai forfettari: elementi da valutare nella scelta del regime per il 2022

Finora questi contribuenti non erano obbligati ma ne avevano facoltà. E chi ha voluto sfruttare questa opportunità e contemporaneamente ha fatto operazioni in entrata e in uscita solo tracciabili, almeno quelle superiori a 500,00 euro, gode della riduzione dei termini di accertamento di due anni.

 

Riduzione delle sanzioni per chi usa mezzi di pagamento tracciabili

Una vecchia norma del 2011, il decreto 138, convertito nella legge 14/9/2011 n. 148, all’art. 2, comma 36-vicies ter (!), prevede anche una ulteriore agevolazione per chi utilizza mezzi di pagamento tracciabili: una riduzione del 50% di determinate sanzioni amministrative.

Più in particolare: per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà. Si tratta di sanzioni per violazioni dichiarative e per obblighi strumentali e di fatturazione. 

E’ necessaria la compilazione del quadro VB della dichiarazione annuale IVA (riportando gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari utilizzati); questo semplice adempimento in dichiarzione annuale IVA fa il pari con la richiesta dell’indicazione nei già citati righi RS269 e RS136 della dichiarazione dei redditi per usufruire della riduzione dei termini per la decadenza.

 

Basta contanti!

Sono tanti a questo punto i motivi che devono spingere ad abbandonare il contante! Maggiore trasparenza amministrativa, riduzione delle sanzioni, riduzione dei termini per l’accertamento. E il nostro consiglio è anche di non tenere conto del consentito utilizzo del contante fino a 500 euro: ci stiamo avvicinando all’1/1/2022, il momento giusto per eliminare completamente “la cassa” dalla contabilità, chiudiamola al 31/12/2021!! Si possono utilizzare solo strumenti tracciabili. Anche per piccoli-piccolissimi importi, orami il bancomat e carta di credito si possono utilizzare per tutto. E se una volta il titolare o amministratore di una azienda spendono 2 euro e non viene accettata la carta… per una volta (o due!) si rinuncerà alla deduzione del costo per tali modestissimi importi! Sfidiamo chiunque a sostenere che si tratta di un grosso problema! Tra l’altro tante persone si stanno avvicinando al mondo delle criptovalute, anche l’abbonamento a CommercialistaTelematico si può pagare con i bitcoin!

 

Danilo Sciuto

Roberto Pasquini

giovedì 23 dicembre 2021