Il provvedimento di correzione della sentenza è di tipo amministrativo ossia è privo di natura decisoria?
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di correzione della sentenza è autonomamente impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione?
Si deve ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale nel caso in cui il giudice ometta nel dispositivo di liquidare le spese, indicate a carico del soccombente nella motivazione della pronuncia?
La risposta a tali interrogativi è stata fornita da recenti interventi del giudice di legittimità.
Correzione della sentenza del giudice tributario: differenza tra errore materiale, vizio della volontà del giudice, errori di giudizio e errori nella formazione del giudizio
Il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.38, ammesso nel processo tributario ex art. 1, comma 2, D.lgs. n. 546/1992, è finalizzato non a decidere una controversia bensì solo ad eliminare un errore commesso nell’esposizione di quanto deciso, senza investire il processo formativo del convincimento del giudice[1].
La sentenza, una volta corretta, resta del tutto inalterata nella sua portata precettiva.
L’istituto della correzione della sentenza non comprende, infatti, il vizio della volontà del giudice, gli errori di giudizio e gli errori nella formazione del giudizio.
L’errore materiale è quello che interviene non nella formazione del giudizio, ma nella semplice formazione della sentenza (si pensi alla sentenza in cui è trascritto il solo cognome di un membro della Commissione tributaria).
Esso non dà luogo alla nullità della sentenza, ma trova rimedio nel procedimento di correzione, che non integra alcuna impugnazione.
Esso si distingue dall’errore di fatto che, ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., provoca l’impugnazione per revocazione e si risolve in una divergenza tra ciò che è dalla sentenza e la realtà processuale.
Mentre l’errore materiale non provoca la nullità della sentenza e può essere corretto in ogni tempo, secondo la procedura di cui all’art. 287 c.p.c., l’errore revocatorio può essere fatto valere entro gli stretti tempi previsti per la revocazione.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Gli errori correggibili mediante il procedimento di correzione
- Contrasto tra la motivazione e il dispositivo
- Istanza di parte per il procedimento di correzione
- Atto d’appello contenente l’istanza di correzione
- Atti del giudice
- Natura giuridica del provvedimento di correzione e facoltà di impugnare la sentenza corretta
- Non impugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di correzione della sentenza
- L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese
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Gli errori correggibili mediante il procedimento di correzione
Gli errori correggibili, mediante il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non riguardano la sostanza del giudizio, in quanto consistono in una divergenza fortuita tra l’idea e la rappresentazione, in una mera disattenzione o svista [2] nella redazione della sentenza rilevabile ictu oculi.
La necessità o l’opportunità di un’indagine sulla volontà del giudice esclude la materialità.
Si ha errore materiale correggibile con la procedura di cui agli artt. 287, 288 c.p.c. quando si verifichi una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una svista o da una disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi, senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (a differenza dell’errore in iudicando deducibile ex art. 360 c.p.c. e dell’errore di fatto revo