Le operazioni permutative rilevanti ai fini dell’IVA hanno oggetto più ampio rispetto a quello del contratto di permuta, in quanto, oltre che agli scambi di cosa con cosa e di diritto con diritto, si estendono anche agli scambi di beni e servizi e di servizi con altri servizi.
La Cassazione sulle operazioni permutative a fini IVA
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di disciplina Iva in caso di operazioni permutative.
Nel caso di specie, una società operante nel settore della radiodiffusione e titolare di un’emittente radiofonica aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno 2006 per Iva, Irpef e Irap, oltre sanzioni.
La contestazione di contratti di affiliazione
Con tale avviso l’Agenzia delle Entrate contestava l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti da contratti di affiliazione con altre società radiofoniche, ricondotti alla tipologia dei contratti permutativi, nonché, correlativamente, di un imponibile Iva non fatturato per prestazioni rese e non autofatturato per quelle ricevute.
L’Ufficio contestava inoltre costi indeducibili per prestazioni pubblicitarie non documentate e non di competenza.
Il ricorso proposto dalla contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale limitatamente ai ricavi non dichiarati e all’omessa fatturazione di operazioni imponibili.
La sentenza era poi confermata dal giudice d’appello.
L’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, che, a fronte del pacifico tenore dei contratti stipulati dalla contribuente con le varie emittenti radiofoniche, la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente ritenuto che la fattispecie in esame si sostanziasse in un rapporto non sinallagma