Meccanismi transfrontalieri: prime comunicazioni dal mese di gennaio 2021

Obbligo imposto agli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale.

meccanismi transfrontalieriCooperazione amministrativa nel settore fiscale

Si tratta sostanzialmente dell’obbligo imposto agli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale.

Al via dal 2021 le prime comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica, in attuazione della direttiva UE 2018/822 (Dac6).

Un provvedimento emesso il 26 novembre 2020 dal direttore dell’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative per gli intermediari e i contribuenti, completando così il quadro delle regole già fissate con il D.Lgs. 100/2020 e il Dm del 17 novembre 2020.

Questo nuovo provvedimento ha, in particolare, definito i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni soggette a obbligo di notifica, fissando, al contempo, le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate alle Autorità competenti degli altri Stati UE.

Gli intermediari e gli operatori dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate i cosiddettimeccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica, ovvero schemi, accordi o progetti, riguardanti l’Italia e una o più giurisdizioni estere, che presentano determinate caratteristiche e diretti a ottenere vantaggi fiscali.

Le comunicazioni andranno effettuate entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.

 

Chi si intende per intermediari?

Qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l’attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica.

Indica, inoltre, qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all’elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell’attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica.

Qualunque persona ha il diritto di fornire elementi a prova del fatto che non fosse a conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del proprio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica.

A tal fine, tale persona può fare riferimento a tutti i fatti e a tutte le circostanze pertinenti, come pure alle informazioni disponibili e alle sue pertinenti competenze e comprensione.

 

Meccanismi transfrontalieri: obbligo di notifica

Si tratta, come indicato dall’articolo 2, comma 1 del Dlgs 100/2020, di uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, che presenta determinate caratteristiche e diretto a ottenere vantaggi fiscali.

In particolare, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

    • non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
       
    • uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;
       
    • uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell’attività della stabile organizzazione;
       
    • e uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un’attività;
       
    • lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.

Le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.

 

Contenuto della comunicazione

I contribuenti e gli intermediari dovranno indicare:

  • il codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione;
     
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che effettua la comunicazione;
     
  • le informazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo, entro i limiti di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo. Ai fini della definizione di dette informazioni si applicano le ulteriori specificazioni contenute nel decreto ministeriale;
     
  • il codice fiscale italiano, ove presente, delle persone o entità cui si riferiscono le informazioni richiamate nella lettera c);
     
  • il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero che sia già stato oggetto di una prima comunicazione all’Agenzia delle entrate o all’Autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea e in relazione al quale venga effettuata una comunicazione successiva.

Nella comunicazione occorre riportare anche una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero col nome con cui è comunemente noto e una sua descrizione astratta.

 

Termini di trasmissione

Le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 sono effettuate entro il 28 febbraio 2021.

La comunicazione relativa ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 va effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Inoltre, la prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili, per i quali gli intermediari presentano ogni tre mesi una relazione periodica, deve essere presentata dagli intermediari all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021.

Infine, per quanto riguarda il periodo tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, le comunicazioni vanno effettuate entro il 28 febbraio 2021.

 

Come si effettua la comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata, anche tramite incaricati, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Nella comunicazione occorrerà riportare anche una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero col nome con cui è comunemente noto e una sua descrizione astratta.

 

Le prime scadenze

Il provvedimento stabilisce che la comunicazione sui meccanismi transfrontalieri relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 vada effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Inoltre, la prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili, per i quali gli intermediari presentano ogni tre mesi una relazione periodica, deve essere presentata dagli intermediari all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021.

Infine, per quanto riguarda il periodo tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, le comunicazioni vanno effettuate entro il 28 febbraio 2021.

 

Quadro internazionale e normativa di riferimento

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica è stato introdotto dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (DAC 6), recepita in Italia con il D. lgs n. 100/2020.

Il 17 novembre 2020 è stato approvato il decreto ministeriale che stabilisce le regole tecniche per l’applicazione del decreto legislativo, compresa l’ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi e i criteri per verificare quando i meccanismi sono diretti a ottenere un vantaggio fiscale.

La disciplina si colloca anche nel quadro delle iniziative internazionali avviate sulla base dell’azione 12 del BEPS (Base erosion and profit shifting), fra le quali rientrano le misure OCSE per contrastare i meccanismi di aggiramento dello standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard – CRS) nonché alle strutture offshore opache e concretizzatesi nel Modello di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures (MDR), approvato dal Comitato Affari Fiscali dell’OCSE già nel 2018.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Martedì 1 dicembre 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

 

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