Circolare Agenzia Entrate n. 5/E del 20 marzo 2020

Pubblichiamo il testo della Circolare dell’Agenzia Entrate n. 5/E del 20 marzo 2020, che fornisce i primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi.

circolare n. 5e 20 marzo 2020L’Agenzia Entrate pubblica la Circolare n. 5E del 20 marzo 2020 affrontando il tema dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito degli accertamenti esecutivi di cui agli Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”).

 

Riportiamo testualmente:

“Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “decreto Cura Italia”), recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19».

Occorre premettere, al riguardo, che per gli accertamenti cosiddetti esecutivi il citato articolo 29, al comma 1, lettera a) prevede espressamente che
gli stessi «devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

In altri termini, il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto, se:

  • effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del
    decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e rinunciando all’impugnazione; oppure 
     
  • proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.”

La lettera b) del citato articolo 29 dispone inoltre che gli avvisi di accertamento «divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione
del ricorso e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione […]».”

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Redazione

Venerdì 20 marzo 2020

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