In presenza del recesso di un socio di società di persone è necessario procedere a determinare l’entità imponibile sottraendo, da quanto attribuito, sia le somme dallo stesso corrisposte a titolo di conferimenti, sia quelle già tassate in quanto riserve di utili.
La differenza, individuabile nell’avviamento, nei plusvalori latenti e negli utili in corso di formazione, costituisce interamente la base imponibile nell’anno di competenza, cioè nel periodo d’imposta in cui sorge il diritto alla sua percezione.
Inoltre, secondo quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, lett. l), del Tuir, i redditi conseguiti in occasione del recesso dalla società di persone sono soggetti a tassazione separata se il periodo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso risulta superiore a cinque anni.
Approfondiamo il tema in questo articolo.
Imponibilità delle somme corrisposte al socio recedente da società di persone: generalità
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio nelle società di persone, l’art. 2289 del codice civile stabilisce che il recedente dal rapporto societario ha diritto “ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota” determinato in base a una situazione patrimoniale redatta al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Se vi sono operazioni in corso, inoltre, il socio e i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Come si determina il valore della quota spettante al socio recedente
Per la determinazione del valore della quota spettante al socio in sede di recesso è necessario procedere alla redazione di una situazione contabile che evidenzi l’effettivo valore economico del complesso aziendale comprensivo anche della quota parte degli utili in corso di formazione al momento del recesso.
L’importo della quota così determinato, corrispondente ad una frazione del capitale economico della società, risulta solitamente superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile.
A seguito della liquidazione della quota detenuta dal socio uscente, la società deve necessariamente procedere, per la parte afferente al rimborso del valore nominale della partecipazione, all’annullamento della quota di capitale sociale detenuta dal socio ed alla corrispondente riduzione delle eventuali riserve sia di utili, sia di capitale spettanti al socio.
Tali operazioni, di natura esclusivamente patrimoniale, non hanno, ovviamente, alcuna rilevanza sulla determinazione del reddito imponibile della società.
Per quanto attiene, invece, alla quota da corrispondere al socio receduto corrispondente alla cosiddetta “differenza da recesso”, si ritiene che la medesima concretizzi un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del redd