Il Disegno di Legge di Bilancio 2020, che dovrà essere approvata entro la fine dell’anno per non dover applicare l’esercizio provvisorio dello Stato, contiene (almeno) due articoli dedicati agli investimenti nel Mezzogiorno, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo.
Il Disegno di Legge di Bilancio 2020, che dovrà essere approvata entro la fine dell’anno per non dover applicare l’esercizio provvisorio dello Stato, contiene (almeno) due articoli dedicati agli investimenti nel Mezzogiorno, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo.
Tra le domande più frequenti che in questi giorni vengono rivolte alla redazione della rivista del CommercialistaTelematico ci sono proprio quelle inerenti alle novità inserite nella manovra 2020 in relazione alle agevolazioni fiscali per investimenti nel Mezzogiorno. [ Bonus Investimenti Sud: attenzione alla scadenza del 31 dicembre 2019]
Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, investimenti nel mezzogiorno
L’articolo 37 della Legge di Bilancio per il 2020 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo).
L’articolo in esame, lettera a), proroga al 31 dicembre 2020 la disciplina del credito di imposta (commi 98-110 legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016) prevista per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.
Abbiamo già pubblicato diversi utilissimi approfondimento su questa materia, ad esempio:
Bonus investimento: quando è agevolabile il software
Attribuzione dei Crediti di imposta ai Soci: il caso del Bonus Investimenti di una Snc
Si ricorda che i soggetti destinatari dell’agevolazione sono le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:
– delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna: si tratta delle regioni meno sviluppate, che ricomprendono quelle in cui il Pil procapite è inferiore al 75% della media UE;
– delle regioni Abruzzo e Molise, vale a dire quelle c.d. in transizione, in cui il Pil pro-capite è ricompreso tra il 75% ed il 90% della media UE.
Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, par.3, lettera a) del Trattato UE e, quanto al secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo paragrafo.
La lettera b) modifica il comma 108 della legge di stabilità 2016 disponendo anche per l’anno 2020 la copertura finanziaria degli oneri finanziari (617 milioni di euro) derivanti dalle disposizioni agevolative in esame.
Credito di imposta per ricerca e sviluppo per investimenti nel Mezzogiorno
L’articolo 38 della Legge di Bilancio per il 2020 innalza dal 25% al 50% il credito di imposta delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, solo nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
[Sull’argomento si veda ad esempio: Credito d’imposta R&S 2019: è valida la certificazione di un revisore inattivo ma nella sezione A? ]
La disciplina generale del credito di imposta per ricerca e sviluppo prevede una quota agevolabile, inizialmente fissata dall’art. 3 del D.L. 145/2013 al 50% e poi ridotta dalla L. 145/2018, pari al 25 per cento (salvo alcune ipotesi, su cui si veda infra) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati in un determinato periodo. La disposizione in commento, solo con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, innalza invece tale quota agevolabile al 50%, al fine di potenziare lo strumento del credito di imposta (comma 1).
Il comma 2 dispone che, in relazione ai predetti investimenti in attività di ricerca e sviluppo, si applicano le disposizioni del citato art. 3 del D.L. 145/2013.
Il comma 3 stabilisce infine che l'efficacia delle disposizioni in materia di credito di imposta è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
20 novembre 2019
Vincenzo D’Andò