Con l’intervento della Corte Costituzionale si amplia anche ai figli non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, la possibilità di accedere a congedo straordinario per assistere tale soggetto.
Ciò a patto che il soggetto – prima di iniziare tale congedo – trasferisca la sua convivenza presso il genitore in modo da garantire l’effettiva assistenza di cui egli necessita.
L’intervento della giurisprudenza costituzionale ha comportato da parte dell’INPS la necessità di rivedere l’ordine di priorità nella concessione del congedo, includendo – in caso di mancanza, decesso o grave infermità degli altri soggetti citati dalla norma – anche i figli non conviventi del disabile grave.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018 ha esteso di fatto il diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ai figli del disabile in condizioni di gravità che non siano conviventi al momento della presentazione della domanda di congedo.
In particolare – avendo tale sentenza modificato le condizioni di accesso al congedo straordinario – è stato necessario da parte dell’INPS recepire quanto statuito, in modo da fornire istruzioni ai soggetti interessati e agli operatori del settore, così da uniformarsi alle opinioni giurisprudenziali; ciò è avvenuto con la Circolare INPS n. 49 del 5 aprile 2019.
Il congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave
Il D.Lgs. n. 151/2001, all’articolo 42, comma 5, prevede che il congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità grave di cui all’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992 possa essere concesso fissando un ordine di priorità per quei soggetti che sono più vicini al richiedente, partendo dal coniuge, e andando a interessare via via i parenti e affini fino al terzo grado.
Così, fissando la norma uno specifico ordine, pre