L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte, fondati su elementi comuni.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23698 del 24 settembre 2019.
Il fatto: impugnazione di avviso di accertamento IVA e IRAP
La controversia ha per oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per IVA e IRAP 2004; tale atto risulta impugnato dalla società controricorrente senza che vi sia alcuna indicazione della partecipazione ai gradi del giudizio di merito dei soci.
La CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato quindi la decisione della CTP di prime cure, che aveva annullato gli atti impugnati, avviso di accertamento e cartella di pagamento per IVA e IRAP 2004.
Cassazione: il litisconsorzio non è necessario per gli accertamenti per IVA
La Corte, già in apertura, ritiene che i diversi gradi di giudizio si siano svolti senza che il contraddittorio con costoro sia stato integrato.
Ebbene, sul punto la Corte richiama un recente pronunciamento (Ord.n. 6303 del 14/03/2018), secondo cui
“l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso