L’esterovestizione consiste nella fittizia assunzione della residenza all’estero da parte di soggetti ascrivibili al controllo di soggetti residenti, al fine di «delocalizzare» l’imposizione sui relativi componenti di reddito.
Nelle pagine che seguono si esamina l’evoluzione della normativa e degli indirizzi ufficiali in materia, cercando di mettere a fuoco la “rischiosità” delle norme in rassegna e le possibilità di azione difensiva da parte dei contribuenti.
Esterovestizione societaria: definizione
Le disposizioni del TUIR riguardanti l’esterovestizione delle società sono intese, in sostanza, ad evitare il fenomeno consistente nel controllo “nazionale” di soggetti societari non residenti, allo scopo di ridurre l’onere tributario (relativamente alle imposte sui redditi).
L’esterovestizione consiste nella fittizia assunzione della residenza all’estero da parte di soggetti ascrivibili al controllo di soggetti residenti, al fine di «delocalizzare» l’imposizione sui relativi componenti di reddito.
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La normativa sulla esterovestizione
Il fenomeno dell’esterovestizione è stato affrontato dall’art. 35, commi 13 e 14, D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006), mediante l’inserimento, nell’art. 73 del TUIR, dei nuovi commi 5-bis e 5-ter.
Ulteriori previsioni (contenute nei commi 5-quater e 5-quinquies) sono state successivamente inserite, rispettivamente, dall’art. 82, comma 22, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 30.12.2018, n. 145, e dall’art. 2, comma 62, del D.L. 29.12.2010, n. 225, convertito dalla legge 26.2.2011, n. 10).
Nelle pagine che seguono si esamina l’evoluzione della normativa e degli indirizzi ufficiali in materia, cercando di mettere a fuoco la “rischiosità” delle norme in rassegna e le possibilità di azione difensiva da parte dei contribuenti.
- Individuazione della residenza della società
- Disposizioni anti-esterovestizione
- Norme per OICVM Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari
- Presunzione di esterovestizione: come difendersi?
- Prova contraria alle presunzioni di esterovestizione
- Presenza del certificato di residenza fiscale estero
- Prova contraria alle presunzioni di esterovestizione
- La Cassazione sull’esterovestizione: direzione effettiva e puro artificio
- La direttiva ATAD contro le pratiche di elusione discale: concetto di costruzione non genuina
- Considerazioni sull’onere della prova nella presunzione di esterovestizione
Individuazione della residenza della società
Le regole generali per l’individuazione della residenza dei soggetti IRES possono essere ricavate dall’art. 73, commi 3, 4 e 5, del TUIR.
In particolare, per quanto stabilito nel comma 3 dell’articolo, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato:
- la propria sede legale
- (o) la sede dell’amministrazione
- (ovvero) l’oggetto principale
I criteri indicati, in base ai quali qualificare come fiscalmente residenti i soggetti IRES, si applicano per esclusione: se non è possibile utilizzare il criterio della sede legale, vale il riferimento alla sede dell’amministrazione; se anche la sede dell’amministrazione non è facilmente riscontrabile, si guarda all’oggetto principale.
Sia per le società e gli enti che per le persone fisiche, la nozione di “maggior parte del periodo d’imposta” (art. 2, comma 2, TUIR), individua un arco temporale che deve comprendere la metà più un giorno del periodo stesso (evidentemente, se il periodo di imposta è composto di 400 giorni, per almeno 201 giorni la sede legale, o la sede amministrativa, ovvero l’oggetto principale, dovranno essere stati in territorio italiano).
Individuazione dell’oggetto della società
Il comma 4 dell’art. 73 stabilisce che l’oggetto esclusivo della società o dell’ente residente (che è, come appena visto, criterio residuale per la riconduzione della stessa società o ente alla residenza fiscale in Italia) può essere determinato:
- in base alla legge;
- in base all’atto costitutivo;
- in base