Il concessionario di rete è individuato sempre come debitore per il PREU sulle somme giocate su apparecchi di rete muniti di nulla-osta. Assoggettate al pagamento del PREU sono anche le giocate su apparecchi privi di nulla-osta o oggetto di esercizio qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. In caso di maggior prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o dal concessionario di rete
FISCO & GIOCHI
Il concessionario di rete è individuato sempre come debitore per il PREU (PRelievo Erariale Unico) sulle somme giocate su apparecchi di rete muniti di nulla osta.
E l’art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 assoggetta al pagamento del PREU anche le giocate su apparecchi privi di nulla osta o oggetto di esercizio qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, laddove, nella versione della norma applicabile dal 1/1/2007 al 4/8/2009 si disponeva che, in caso di maggior prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui sia stato rilasciato il nulla osta, restando comunque responsabili in solido, per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15454 del 13/06/2018, ha affrontato uno dei pochi casi arrivati in sede di legittimità in materia di Preu.
Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale di Milano, respingendo l’appello proposto dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato tre avvisi di accertamento riguardanti il PREU (prelievo erariale unico), emessi dalla medesima Amministrazione, per l’anno 2008, nei confronti di un soggetto concessionario per l’attivazione, conduzione e gestione operativa della rete per la gestione telematica degli apparecchi di intrattenimento e divertimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS.
Gli avvisi di accertamento erano stati emessi a seguito di controlli della Guardia di Finanza su apparecchi di intrattenimento e divertimento, dai quali era risultato che detti apparecchi avevano “trasmesso all’Amministrazione, in via telematica, dati di gioco non conformi a quelli effettivamente realizzati”.