Costituisce operazione esente esclusivamente una prestazione accessoria ad una prestazione principale di trasporto, se ed in quanto quest’ultima benefici dell’esenzione. Soltanto un’operazione accessoria ad operazioni non imponibili può considerarsi anch’essa non imponibile. Esaminiamo il caso delle prestazioni di trasporto accessorie
Costituisce operazione esente esclusivamente una prestazione accessoria ad una prestazione principale di trasporto, se ed in quanto quest’ultima benefici dell’esenzione. Soltanto infatti un’operazione accessoria ad operazioni non imponibili può considerarsi anch’essa non imponibile. Una prestazione può essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando non ha per colui che la riceve, un’autonoma utilità, ma costituisce il mezzo per fruire del servizio principale offerto dal prestatore. Per valutare l’accessorietà di una operazione occorre, quindi, che intercorra un nesso di funzionalità necessaria, nel senso che la prestazione che si ritiene accessoria deve assumere una posizione subordinata rispetto a quella principale.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 46715 del 15/10/2018, ha chiarito alcuni rilevati aspetti in tema di trattamento Iva delle prestazioni di trasporto accessorie.
Nel caso di specie, veniva impugnata l’Ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Venezia aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Venezia, finalizzato alla confisca – sia nella forma diretta che per equivalente – emesso nei confronti di una società di noleggio imbarcazioni e della sua rappresentante legale, per il reato previsto dagli articoli 81, c.p. e 5 del Dlgs n. 74/2000, perché, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, non prese