Nella prassi operativa sussistono vicende in cui la notificazione di un gravame, tempestivamente attivato sotto il profilo decadenziale, non va a buon fine (nel senso che l’atto viene restituito con esito “non notificato”) per fatto non imputabile al notificante. Per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria il notificante deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa
Nella prassi operativa sussistono vicende in cui la notificazione di un gravame, tempestivamente attivato sotto il profilo decadenziale, non va a buon fine – nel senso che l’atto viene restituito con esito “non notificato” – per fatto non imputabile al notificante. Per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria il notificante deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19359)
Rinnovazione della notifica nel termine di 30 giorni
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.
Va consentito al notificante di rinnovare la procedura che, dopo la consegna dell’atto all’agente notificatore, non sia stata portata a compimento per circostanze a lui non imputabili, così soltanto potendosi realizzare il contemperamento degli interessi in gioco – del notificante e del destinatario dell’atto medesimo – presidiati entrambi dalla garanzia del diritto di difesa. La rinnovazione della notifica costituisce un onere ineludibile in capo al notifican