Corte di Cassazione – Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19359

Ipotesi di notifica di un gravame che non va a buon fine: per conservarne gli effetti occorre riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Notificazioni degli atti processuali – Termine perentorio – Esito negativo della notifica – Circostanze non imputabili al richiedente – Onere di ripresa del procedimento notificatorio

Rilevato che

    • con sentenza n. 106/49/2013 depositata in data 10 ottobre 2013 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente – limitatamente alle imposte Irap e Iva – l’appello proposto dalla T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’ Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 355/41/2011 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso proposto dalla detta società avverso l’avviso di accertamento n. R1Q03T400908/2009, con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. del 24 giugno 2009 della Guardia di Finanza di Lecco, aveva contestato alla contribuente, per l’anno di imposta 2005, ai fini Irpeg e Irap, l’indebita deduzione di quote di ammortamento e l’indebita detrazione di Iva in relazione ad operazioni – ritenute oggettivamente inesistenti – di fornitura di beni strumentali fatturate dalla C. & F. s.r.l.;
    • avverso la sentenza della CTR, la Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui, con controricorso, resiste la T. s.r.l., articolando ricorso incidentale in tre mezzi;
    • la T. s.r.l. ha depositato memoria insistendo preliminarmente nell’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica e, nel merito, per l’accoglimento del ricorso incidentale;
    • il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ., introdotti dall’art. 1 – bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che

    • con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, 21, comma 7, 28, 30 e 37 del D.P.R. n. 633 del 1972 dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto illegittima la ripresa a tassazione della differenza pari al credito Iva disconosciuto – in quanto considerato non detraibile per essere relativo a supposte operazioni inesistenti – pur essendo stato l’intero credito Iva esposto nella dichiarazione dell’anno 2005 interamente utilizzato mediante riporto nella dichiarazione dell’anno successivo;
    • con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR nonché dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto deducibili i costi, ai fini l’Irap, sulla assunta mancata estensibilità dell’indeducibilità dei “costi da reato” ex art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 ad una imposta che, in quanto colpisce un indice di capacità contributiva differente dal reddito, ha un presupposto impositivo diverso dalle imposte dirette;
    • preliminarmente, questo Collegio rileva l’inammissibilità – peraltro, eccepita nel controricorso – del ricorso principale per tardività della notifica;
    • questa Corte, a sezioni unite, già con la sentenza n. 17352 del 2009, ripercorrendo le posizioni emerse progressivamente nella giurisprudenza negli anni precedenti, aveva affermato esplicitamente il principio secondo il quale “In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”;
    • sul concetto di “termine ragionevolmente contenuto” entro il quale dovesse essere ripresa la procedura notificatoria, sono nuovamente intervenute, con un recente arresto, le Sezioni Unite (n. 14594 del 2016), secondo le quali “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”;
    • l’attività del richiedente, quindi, da “onere” passa a “dovere”, così chiarendo definitivamente il contenuto dei compiti del notificante; inoltre viene quantificato il termine “ragionevolmente contenuto”, che viene determinato – in una prospettiva ordinaria (tenuto conto che, in fondo, si tratta di rinnovare una sola delle attività per le quali il termine complessivo è riconosciuto) – nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni. È conservata invero, né poteva essere diversamente, la facoltà per l’interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato (Cass. n. 5974 del 2017);
    • nella concreta vicenda, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 10 ottobre 2013 – con conseguente scadenza del termine ultimo per la notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente ratione temporis) alla data del 10 aprile 2014 – risulta dagli atti: a) che il ricorso per cassazione era stato inoltrato tempestivamente per la notifica, in data 28 febbraio 2014, a T. s.r.l., rapp.ta e difesa dall’avv.to A.P.S. con domicilio eletto presso il suo studio in Via (…) – Milano, mediante spedizione di copia conforme a mezzo del servizio postale; b) che il plico non era stato ivi consegnato in quanto il destinatario era risultato “trasferito”, come attestato dall’agente postale in data 4.3.2014; c) che l’Agenzia delle entrate aveva ripreso il processo notificatorio con spedizione, a mezzo posta, del ricorso, in data 28 maggio 2014, a T. s.r.l., rapp.ta e difesa dall’avv.to A.P.S. presso lo studio in Via (…) – Milano (domicilio eletto) nonché presso lo studio in Via (…) – Pesaro; d) che il plico era stato ricevuto dalla contribuente in data 29 maggio 2014 presso lo studio in Via (…) – Milano (domicilio eletto) nonché in data 3 giugno 2014 presso lo studio in Via (…) – Pesaro;
    • il mancato esito positivo del primo tentativo di notifica, dunque, non è dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, la quale, tuttavia, non ha dimostrato di avere riattivato la procedura notificatoria entro il trentesimo giorno dalla conoscenza dell’esito negativo del primo tentativo di notifica;
    • in mancanza di prova da parte dell’Ufficio di circostanze eccezionali, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, stante la spedizione, a mezzo posta, del ricorso, in data 28 maggio 2014, oltre il termine ultimo per la proposizione dello stesso ai sensi dell’art. 327 c.p.c.;
    • con il primo motivo di ricorso incidentale, la T. s.r.l. denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, per avere il giudice di appello erroneamente escluso la violazione del principio del contraddittorio, avuto riguardo alla redazione di un “rapporto investigativo” relativo ad “accessi per acquisizione dei documenti” nell’ambito di un procedimento penale, senza considerare che, al termine della verifica della Direzione Regionale delle Entrate, non era stato redatto alcun processo verbale di constatazione e che i rilievi erano stati raccolti in un “rapporto investigativo” mai notificato alla società ma semplicemente allegato al p.v.c. della Guardia di Finanza;
    • con il secondo motivo di ricorso incidentale, la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto, da un lato, provata da parte dell’Ufficio l’inesistenza delle operazioni fatturate e, dall’altro, non assolta la prova contraria a carico della contribuente della effettiva fornitura alla società contribuente dei beni oggetto delle fatture emesse dalla C.F. s.r.l.;
    • con il terzo motivo di ricorso incidentale, la T. s.r.l. denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla eccepita illegittimità della ripresa, ai fini Ires, per effetto dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993,nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 44 del 2012;
    • ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. “se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia”;
    • in presenza di impugnazione incidentale tardiva (qual è quella in esame), sia sorto l’interesse alla sua proposizione dalla sentenza impugnata o dalla impugnazione proposta dall’altra parte, la stessa perde ogni efficacia, qualora – per qualsiasi motivo – sia dichiarata inammissibile l’impugnazione principale (Cass. n. 3862 del 2004);
    • in conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore alla rifusione in favore della T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri oneri di legge;