Nel processo tributario telematico l’opzione di una parte per la presentazione del ricorso cartaceo o telematico non può vincolare l’altra parte. La giurisprudenza di merito si pronuncia ancora una volta sul tema del processo tributario telematico ossia sulla possibilità del ricorrente di presentare il ricorso cartaceo o telematico e la parte resistente a non essere vincolata da tale scelta
Nel processo tributario telematico l’opzione di una parte per la presentazione del ricorso cartaceo o telematico non può vincolare l’altra parte.
La facoltatività che connota l’utilizzo delle tecnologie del PTT non può essere vanificata unilateralmente dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma denota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali (CTR Emila Romagna n. 1908/2018).
La giurisprudenza di merito si pronuncia ancora una volta sul tema del processo tributario telematico ossia sulla possibilità del ricorrente di presentare il ricorso cartaceo o telematico e la parte resistente a non essere vincolata da tale scelta.
Il Processo Tributario Telematico (in seguito PTT), le cui regole sono contenute nel decreto ministeriale D.D. 4 agosto 2015 (G.U. n. 184 del 18/08/2015) ed esteso a tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017, è al momento connotato dalla natura facolt