C.T.R. Emilia Romagna sentenza n. 1908 del 16 luglio 2018

La facoltatività che connota l’utilizzo delle tecnologie del PTT non può essere vanificata unilateralmente dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma denota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali

La facoltatività che connota l’utilizzo delle tecnologie del PTT non può essere vanificata unilateralmente dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma denota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali.

CONTINUA… LEGGI LA VERSIONE INTEGRALE DELLA SENTENZA NEL PDF QUI SOTTO ==>

Scarica il documento