La facoltatività che connota l’utilizzo delle tecnologie del PTT non può essere vanificata unilateralmente dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma denota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali
La facoltatività che connota l’utilizzo delle tecnologie del PTT non può essere vanificata unilateralmente dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma denota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali.
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