Appostazione in conto economico, principio civilistico di inerenza e disconoscimento fiscale

di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 3 agosto 2018

Ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, è legittima la contestazione di costi da parte dell'Amministrazione finanziaria, effettuata sulla base del principio civilistico d'inerenza e conseguente alla violazione del principio di veridicità nella redazione del bilancio. Bisogna privilegiare un'interpretazione sostanzialistica del sindacato sulla correttezza dell'appostazione nel conto economico di voci non conformi ai principi contabili

Ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, è legittima la contestazione di costi da parte dell'Amministrazione finanziaria, effettuata sulla base del principio civilistico di inerenza e conseguente alla violazione del principio di veridicità nella redazione del bilancio.

Bisogna privilegiare un'interpretazione sostanzialistica del sindacato sulla correttezza dell'appostazione nel conto economico di voci non conformi ai principi contabili.

 

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15115 dell’11/06/2018, ha chiarito una questione molto rilevante, di connessione tra bilancio civilistico e fiscale.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento per IRAP, con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto costi, perché non documentati