Sgravio contributivo per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto MLPS con il quale si da atto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 con riferimento all’assunzione di donne vittime di violenze di genere da parte delle cooperative sociali. In caso di assunzione a tempo indeterminato di donne con specifiche caratteristiche, le cooperative potranno vedersi riconosciuto un esonero contributivo fino a 36 mesi, per un massimo di 350 euro mensili

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MLPS dell’11 maggio 2018 con il quale si dava atto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 con riferimento all’assunzione di donne vittime di violenze di genere da parte delle cooperative sociali. In caso di assunzione a tempo indeterminato di donne con specifiche caratteristiche, le cooperative potranno vedersi riconosciuto un esonero contributivo fino a 36 mesi, per un massimo di 350 euro mensili.

Violenza di genere: una tutela nella Legge di Bilancio

Per violenza di genere si intende tutta quella serie di comportamenti e condotte usate nei confronti delle donne, che comporta una maggiore vulnerabilità delle stesse, non solo nella loro vita privata, ma anche da un punto di vista lavorativo.

Allo scopo di fornire un aiuto a tali soggetti – e in attuazione della L. n. 205/2017, articolo 1, comma 220 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto dell’11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018, con il quale si definiscono le modalità per la fruizione dei sussidi previsti dalla Legge di Bilancio 2018 con riferimento all’assunzione a tempo indeterminato da parte delle cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere.

Prima di analizzare il Decreto è opportuno segnalare che esso è emanato in attuazione di quanto previsto nell’ultima Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) con la quale, al comma 220, art. 1, è stato previsto uno sgravio contributivo a favore delle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere: tale si intende la violenza che sia debitamente certificata:

  • dai servizi sociali del comune di residenza;
  • dai centri anti-violenza;
  • dalle case rifugio.

Le caratteristiche dello sgravio

Lo sgravio è riservato alle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 (e quindi a quei soggetti che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ovvero di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

Il limite massimo annuale stanziato per usufruire di tale sgravio è di 1 milione di euro, e sarà valido per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 gennaio 2018. Lo sgravio sarà comunque disponibile anche per gli anni 2019 e 2020, sempre nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.

È possibile richiedere lo sgravio solo per le assunzioni a tempo indeterminato, e la “prenotazione” dell’agevolazione sarà effettuata in ordine cronologico, fino alla conclusione delle risorse disponibili.

Tale sgravio contributivo è concesso in favore delle donne vittima di violenza di genere, le quali siano inserite in degli specifici percorsi di protezione che devono essere certificati.

In cosa consiste lo sgravio? Come specificato dalla Legge di Bilancio, l’esonero prevede uno sgravio contributivo per un massimo di 36 mesi per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2018, nel limite massimo di importo pari a euro 350 su base mensile, esclusi i contributi e i premi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.

Ammissione al beneficio

Accedere a tale beneficio non è tuttavia semplice: in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell’Istituto Previdenziale – che sicuramente interverrà a fornire quantomeno i codici esonero – è possibile ricordare che per essere ammesse a tale beneficio le cooperative sociali devono produrre una certificazione del percorso di protezione rilasciata:

  • dai Servizi Sociali del comune di residenza;
  • dai centri antiviolenza e dalle case rifugio di cui di cui all’articolo 5-bis del D.L. n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2013.

Centri antiviolenza e case rifugio

Una piccola nota merita di essere effettuata proprio con riferimento ai centri antiviolenza e alle case rifugio: a tali soggetti è garantito l’anonimato e sono promossi da enti locali, in forma singola o associata, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato, ovvero anche da enti locali di concerto, d’intesa o in forma consorziata con associazioni e organizzazioni poc’anzi citate.

Indipendentemente dalla modalità di costituzione promozione, esse promuovono “un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico”. È inoltre compito degli operatori di tali centri quello di effettuare il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

Antonella Madia

7 luglio 2018

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