I costi di partecipazione alle fiere, avendo una finalità diretta di incremento delle vendite, devono comunque considerarsi costi di pubblicità, rientrando invece tra le spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite. Le spese di partecipazione a fiere devono essere quindi imputate integralmente nell’esercizio di sostenimento, salvo che la parte non scelga di imputarle forfettariamente nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi
I costi di partecipazione alle fiere, avendo una finalità diretta di incremento delle vendite, devono comunque considerarsi costi di pubblicità, rientrando invece tra le spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società, senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite. Le spese di partecipazione a fiere devono essere quindi imputate integralmente nell’esercizio di sostenimento, salvo che la parte non scelga di imputarle forfettariamente nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16223 del 20/06/2018, ha chiarito il trattamento fiscale delle spese per mostre e fiere.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva solo parzialmente accolto l’appello della medesima Amministrazione, nell’ambito di una controversia concernente l’impugnativa di avvisi di accertamento, relativi ad IVA per gli anni di imposta 2002 e 2003.
Con la sentenza impugnata, la CTR della Lombardia riteneva legittimi i recuperi a tassazione generati dall’asserito contesto elusivo, mentre rigettava l’appello relativamente ai costi per la partecipazione a